Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2021, n. 01729

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2021, n. 01729
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01729
Data del deposito : 15 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S G, nato a Trieste il 27/06/1940 avverso la sentenza del 21/05/2019 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere E G;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F B, ai sensi dell'art. 23 comma 8 del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello per nuovo giudizio;
letta la memoria difensiva, ex art. 23 comma 8 del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 maggio 2019, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena sospesa di mesi quattro di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché quale legale rappresentante della Italian Service soc. coop., non versava l'imposta sul valore aggiunto dovuta, in base alla dichiarazione Iva relativa all'anno di imposta 2010, nel termine previsto per il pagamento dell'acconto Iva, per l'ammontare di C 472.887,00, fatto commesso in Funo Di Argelato il 27/12/2011. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione, l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. attu. cod.proc.pen.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nonché il vizio di motivazione in relazione alla manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale. La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la violazione contestata non considerando che l'imputato aveva assunto la carica sociale in un momento successivo alla insorgenza del debito, essendo stato nominato presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa in data 22/06/2011 (con iscrizione in data 26 luglio 2011). Il legale rappresentante al momento della formazione del debito tributario nel 2010 era persona diversa dall'imputato. Carente sarebbe anche l'elemento soggettivo del reato tant'è che la stessa Agenzia delle entrate aveva inviato la comunicazione relativa all'omesso adempimento al precedente legale rappresentante.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla omessa risposta sul motivo di appello nel quale si chiedeva il riconoscimento del beneficio della non menzione ai sensi dell'art. 175 cod.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Deve premettersi che la materiale omissione del versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2010, sulla base dell'ultima dichiarazione, entro il termine per il versamento dell'acconto dell'anno successivo (27/12/2011) da parte dell'imputato non è oggetto di contestazione, essendo le censure incentrate sull'attribuibilità dell'omissione all'imputato, legale rappresentate della Italian Service soc. coop. sul rilievo dell'assunzione della carica sociale in un momento successivo alla insorgenza del debito tributario relativo al 2010. Il reato di omesso versamento Iva è un reato omissivo proprio che si consuma al momento della scadenza prevista dalla legge (termine per il versamento dell'acconto per l'anno successivo) sulla base della dichiarazione Iva. L'imputato, al momento della scadenza del termine per compiere il versamento (27/12/2011) era il legale rappresentante della società in questione, circostanza questa non contestata, né è contestato che egli avesse predisposto e sottoscritto la dichiarazione che esponeva il debito Iva relativo all'anno 2010, debito tributario che imponeva, come termine ultimo, il versamento della relativa somma entro il termine per il versamento dell'acconto per l'anno successivo (27 dicembre 2011), data nella quale egli era il soggetto tenuto in ragione della carica ricoperta la cui omissione integra il reato contestato. A nulla rileva, infatti, che fosse diverso il soggetto che era legale rappresentante nel 2010, quando si era formato il debito, dal momento che ciò che rileva è la circostanza che lo Spagnolo, al momento della scadenza del termine per il versamento, era il soggetto su cui grava l'obbligazione tributaria la cui omissione integra il reato contestato.
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