Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2020, n. 07698

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2020, n. 07698
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07698
Data del deposito : 6 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 28797-2014 proposto da: TOMSSETTI GIOVANNI, domiciliato in ROM, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M A F;

- ricorrente -

2019 contro 3674 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROM, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, L M;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 528/2014 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 28/08/2014 R.G.N. 189/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2019 dal Consigliere Dott. P G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato M A F;
udito l'Avvocato L M. Rg n. 28797/2014 Udienza de119.11.2019

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva rigettato la domanda proposta da G T volta ad ottenere, per quanto qui rileva, l'inclusione nella retribuzione figurativa, da accreditare in relazione al periodo di aspettativa per svolgimento di funzioni sindacali ex art. 31 della I.n. 300 del 1970, del premio di produzione ex art. 26 del CCNL del 1992 e 25 del CCNL del 2000 e 2004, del compenso sostitutivo del cottimo ed altri incentivi di cui all'art. 25 del CCNL del 1992 e 23 del CCNL del 2000 e 2004, del premio di risultato in relazione al conseguimento dei risultati aziendali positivi ed al conseguimento degli obiettivi industriali di cui all'art. 25 del CCNL e dell'indennità media turni prevista dall'art. 14 del CCNL.

2. La Corte territoriale argomentava che il contratto collettivo presupponeva per l'erogazione di tali voci l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa o la collegava ad una determinata produttività e ad un determinato risultato conseguito nel lavoro effettivo, e ciò escludeva il diritto all'inclusione ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs 16.9.1996 n. 564, mentre non poteva avere rilievo in senso contrario il fatto che la prassi aziendale avesse attribuito tali emolumenti alla generalità dei dipendenti a prescindere dalla loro presenza in servizio, in considerazione della natura inderogabile della previsione normativa.

3. Per la cassazione della sentenza G T ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui l'INPS ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. La soluzione adottata dalla Corte d' appello viene censurata dal ricorrente con un primo motivo con il quale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 31 della I. 20 maggio 1970 n. 300, che Paol y, estensore Rg n. 28797/2014 Udienza dei 19.11.2019 disciplina l'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali provinciali e nazionali e di quelli chiamati a funzioni pubbliche elettive, che assicurerebbe la persistenza di tutti i diritti che non siano incompatibili con la temporanea assenza della prestazione lavorativa, sicché dev'essere riconosciuta ogni successiva variazione intervenuta nella
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