Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2003, n. 7503

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2003, n. 7503
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7503
Data del deposito : 15 maggio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

ITALIANA LO MUBBLICA . I NOME DEL POPOLO ITALIANO ESENTE DA IM валого POSTA DI BOL REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENS I DELL'ART DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 075 03/03 Oggetto Composta dagli Ill. Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Primo Presidente f.f. R.G.N. 19311/00 16644 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. - Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. Dott. Roberto PREDEN Consigliere Ud.13/03/03 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Ugo - Consigliere VITRONE - Dott. Federico ROSELLI - Consigliere - Dott. Stefanomaria EVANGELISTA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SAN REMO, in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in ROMA, VIA pro-tempore, COSSERIA 51 presso lo studio dell'Avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO BOREA, SERGIO VOTA, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente 2003 contro 269 -1- BI AR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DEL VECCHIO, rappresentata e difesa dall'avvocato AMEDEO BENVIGNATI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente avversO la sentenza n. 498/00 del Tribunale di SANREMO, depositata il 08/08/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
uditi gli Avvocati Enrico ROMANELLI, Aniello IZZO, per delega dell'avvocato Amedeo BENVIGNATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, giurisdizione del giudice ordinario. -2- - Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di S. Remo, depositato il 21 luglio 1997, la prof.ssa Maria Rybinska conveniva in giudizio la locale CH sinfonica, di cui aveva fatto parte in qualità di violino di fila ed in forza di reiterati contratti a termine. per chiederne la condanna al risarcimento di danni biologici, morali e materiali che assumeva cagionatile dal susseguirsi di illeciti comportamenti della convenuta (assoggettamento ad una verifica professionale senza congruo preavviso e con riferimento a protesti mai subiti;
contestazione di un addebito consistente nell'omessa consegna di un certificato medico, che, invece, era stato tempestivamente prodotto a giustificazione di un'assenza per malattia;
persistente omissione della sua convocazione per l'attività concertistica, in violazione di deliberazione della Giunta comunale). Nella contumacia dell'CH, il contraddittorio era integrato, per ordine del giudice, nei confronti del Comune di S. Remo, che, costituendosi, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo. Il Pretore dichiarava la nullità della domanda proposta nei confronti dell'CH (che riteneva priva di soggettività distinta da quella del Comune, della quale era organo) ed accoglieva la suddetta eccezione di difetto di giurisdizione. Sull'appello della soccombente, il Tribunale di S. Remo, con sentenza depositata in cancelleria 1'8 agosto 2000, ravvisava nella domanda l'esercizio di un'azione di responsabilità aquiliana e dichiarava, conseguentemente, la giurisdizione dell'A.G.O., assegnando termine di quattro mesi per la riassunzione della causa davanti allo stesso Tribunale. Il Comune di S. Remo propone, per la cassazione di questa sentenza, ricorso affidato a tre motivi, cui resiste l'intimata con controricorso. Motivi della decisione 3 IG Est. Evangelista Col primo motivo di ricorso il Comune di S. Remo,

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