Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2023, n. 08389
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Segnala un errore nella sintesiLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo. Ha sottolineato che la detenzione dell'imputato per altra causa costituisce un legittimo impedimento a comparire, obbligando il giudice a rinviare il procedimento e a disporre la traduzione dell'imputato. La Corte ha evidenziato che, in assenza di una rinuncia esplicita da parte dell'imputato a presenziare, la dichiarazione di contumacia non poteva essere legittimamente emessa. Pertanto, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Potenza per un nuovo giudizio.
Sul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS IM AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. GERVASIO CICORIA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1 La Corte di Appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena alla quale era stato condannato AS LD OT per il reato di tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis. 1 cod.pen.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di OT, lamentando che all'udienza pubblica del 17/09/2021 la Corte di appello era stata notiziata del sopravvenuto stato detentivo dell'imputato ma, nonostante OT avesse dimostrato l'interesse ad essere presente allo svolgimento del processo, invece di provvedere alla traduzione o, in alternativa, agli incombenti necessari al collegamento in videoconferenza dell'imputato, previo eventuale rinvio, aveva celebrato l'udienza e pronunciato la decisione impugnata;
pertanto, la sentenza impugnata