Cass. civ., sez. II, ordinanza 27/03/2023, n. 08554
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31526/2018 R.G. proposto da: M K, P M, elettivamente domiciliati in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato P B, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati G M, DI B L, BRANDSTATTER GERHARD, W A, E M -ricorrenti- contro MTERDORFER URSULA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato M L, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Z K, M A, T SAN -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di TRENTO, sezione distaccata di BOLZANO, n. 103/2018 depositata il 18/08/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. K M e M P coniugata M hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso lasentenza della Corte d’appello di Tre nto, sezione distaccata di Bolzano, n. 103/2018, pubblicata il 18 agosto 2018. Resiste con controricorso U M. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Le parti hanno depositato memorie. 2. La Corte d’appello di Trento – Bolzano ha rigettato l’appello di K M e M P contro la sentenza resa in data 18 aprile 2016 dal Tribunale di Bolzano. Il giudizio iniziò con citazione del 18 settembre 2013, allorché K M e M P domandarono di accertare la lesione della loro quota di legittimari con riguardo alla successione della figliaMartina M, morta il 28 maggio 2013, la quale aveva istituito quale erede universale la convenuta U M con testamento pubblico del 27 marzo 2013, pretermettendo del tutto i genitori. Il Tribunale rigettò la domanda in quanto gli attori non avevano né rappresentato sufficientemente la massa ereditaria (donatum e relictum), né quantificato approssimativamente la stessa, onde consentire l’accertamento della “eventuale lesione di legittima tramite le donazioni all’erede universale”. Secondo il primo giudice, gli attori avevanomenzionato in modo impreciso l’immobile in Longostagno al Renon, anch’esso attribuito all’erede, che era stato donato dal padre alla de cuius nel 2004 e che si trovava nelle adiacenze del ristorante gestito dalla famiglia. Del pari, evidenziò il Tribunale, in domanda non erano menzionati i legati disposti da Martina M né la loro consistenza, e neppure erano imputati le donazioni ricevute in vita e i gioielli legati alla madre. 3. La Corte d’appello di Trento – Bolzano ha ribadito che gli attori non avevano assolto all’onere di allegare i “punti essenziali” del patrimonio ereditario, pur essendo pacifico che tutto il patrimonio ereditario fosse stato attribuito per testamento a U M. Sarebbero mancati: una specifica descrizione dell’immobile di Longostagno al Renon, già donato dal padre alla figlia Martina;indicazioni in relazione ai risparmi ed ai contanti della de cuius;dettagli sul legato attribuito a Christoph Jenny (e da questo rinunciato), sul legato dei gioielli attribuiti alla madre M P, da imputare ai sensi dell’art. 564, comma 2, c.c., e sugli ulteriori undici legati di oggetti d’arte, gioielli, libri;indicazioni sull’azienda “vacanze al maso”, che in testamento si diceva ceduta “gratuitamente” ai genitori;chiarimenti sugli investimenti nel Penzloph del padre elencati nel testamento. Secondo i giudici di secondo grado, neppure gli appellanti avevano perciò ragione di lamentare il rigetto delle loro istanze istruttorie presentate dai coniugi M sarebbe stata corretta, inquanto l'assunzione di mezzi di prova presuppone in ogni caso una corretta allegazione delle circostanze oggetto di lite.
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