Cass. civ., sez. VI, ordinanza 26/01/2022, n. 02286

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 26/01/2022, n. 02286
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02286
Data del deposito : 26 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 19562-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

EGG COMPANY SRL in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato G A;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1554/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 13/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. M CI. Ric. 2020 n. 19562 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- Rg 19562/2020 Con sentenza nr 1554/2019 la CTR della Toscana ,sezione distaccata di Livorno, accoglieva parzialmente l'appello proposto da

EGG

Company s.r.l. in liquidazione avverso la pronuncia della CTP di Livorno con cui era stato rigettato il ricorso della contribuente avente ad oggetto l'indebita deduzione di quote di ammortamento ex art 109 Tuir in relazione ad una operazione immobiliare considerata inesistente. Il giudice di appello riteneva fondato l'appello limitatamente alla deduzione dell'ammortamento derivante dall'operazione del capannone di via dell'Uliveta escludendo alla stregua delle risultanze di causa che l'operazione in questione potesse considerarsi sul piano fiscale inesistente. In questa prospettiva osservava che l'atto era stato redatto in forma pubblica e che l'immobile negoziato era stato poi locato con numerosi contratti tutti registrati, che la retrocessione del prezzo era intervenuta a titolo diverso e cioè di finanziamento della società a cura del socio principale che era anche il socio maggioritario della società che aveva ceduto il capannone . Evidenziava che la circostanza che quasi l'intero importo della vendita 's-ia (stato versato dalla venditrice in favore dell'acquirente a titolo di finanziamento socio nonostante detta società non rivestisse tale qualifica non era sufficiente per considerare inesistente l'operazione . Sottolineava che le due società facevano sostanzialmente capo allo stesso soggetto che aveva utilizzato la società venditrice come fosse ditta individuale prelevando da essa la somma che aveva ritenuto di concentrare nella società appellante, condotte queste che non rilevavano ai fini fiscali ma su altri piani ( come ad esempio distrazione di beni in caso di successivo fallimento). Da ultimo osservava che nelle fatture per operazioni inesistenti jSi assiste a cessioni che in realtà non avvengono e dove il prezzo viene retrocesso in contanti e quindi con modalità ben differenti da quanto si era verificato in concreto ( cessione per atto pubblico con prezzo la cui congruità non era stata contestata e retrocessione con registrazione contabile). L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a 4 motivi cui resiste la contribuente con controricorso illustrato da memoria con cui si dava atto dell'intervenuto fallimento della società

EGG

Company s.r.l. in liquidazione. Con il primo motivo si denuncia l'omesso esame di fatti decisioni in relazione all'art 360 primo comma nr 5 c.p.c. quali un file rinvenuto nel portatile di Tofani in cui si illustrava l'operazione immobiliare allo scopo di evidenziare il risparmio di Iva, la compensazione da parte della venditrice del debito di Iva derivante dalla fattura 30/07 ed il trasferimento della venditrice in Romania in data 4.11.2011. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art 19 del DPR nr 633/1972 e dell'art 2697 c.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuta corretta l'operazione sulla base della regolarità formale dell'atto di vendita, dell'esistenza della fattura e della sua registrazione in violazione delle norme in tema di riparto probatorio che in caso di operazioni inesistenti impongono a fronte di seri indizi al contribuente di dimostrare il contrario . Con un terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art 2727 e 2729 c.c. nonché dell'ad 116 c.p.c. . in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere il giudice di appello desunto un fatto ( l'irrilevanza della retrocessione del prezzo) da un altro fatto ( la riconducibilità della società venditrice e di quella acquirente alla stessa persona) che non presentava alcuna inferenza logica con il primo. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'ad 115 c.p.c. . in relazione all'art 360 primo comma nr 4 c.p.c. per avere la CTR assunto come fatto notorio che la retrocessione del prezzo al compratore nelle transazioni fittizie avvenga di regola in contanti mentre tale circostanza non potrebbe avere tale valore poiché risponderebbe più a criteri probabilistici che a criteri di certezza.Preliminarmente, in relazione al fallimento della
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