Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2022, n. 10901
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Testo completo
Svolgimento del processo
1. La società (XXXXX) s.r.l. impugnò la cartella di pagamento emessa da Equitalia Polis s.p.a. con la quale era stato richiesto il pagamento di Euro 18.754,88 a titolo di IRES, IRAP, sanzioni ed interessi, riferiti all'anno d'imposta 2007.
Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, la società era stata autorizzata, nel giugno 2005, alla fruizione del credito d'imposta di cui al D.M. dell'8 agosto 2000, n. 593, art. 14, per complessivi Euro 100.000,00 per avere effettuato investimenti in attrezzature da utilizzare nell'attività di ricerca scientifica;
nel 2007 aveva compensato parte del credito d'imposta, per l'importo di Euro 7.267,77, per il pagamento di imposte IRES, I.V.A. e diritti camerali, ma detta operazione non era stata indicata nel quadro RU della dichiarazione dei redditi 2008 per l'ammontare del credito d'imposta residuato dai precedenti anni. A fronte dell'emissione della cartella di pagamento, la contribuente, in data 14 dicembre 2011, aveva presentato dichiarazione integrativa ai fini del riconoscimento dell'utilizzazione del suddetto credito d'imposta.
2. La Commissione Tributaria Provinciale adita rigettò il ricorso, rilevando che la contribuente non aveva compilato il quadro RU nella dichiarazione dei redditi, adempimento richiesto a pena di decadenza.
La sentenza venne impugnata dalla società (XXXXX) s.r.l. dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che accolse l'appello.
I giudici regionali osservarono, in particolare, che dagli atti emergeva che per l'anno 2005 la società aveva compilato il quadro RU per dichiarare il credito vantato, sicchè non sussisteva decadenza, e che i giudici di primo grado non si erano peraltro pronunciati in merito alle deduzioni riguardanti l'avvenuta rettifica della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8. Ritenendo che fosse stata fatta confusione tra la "fruizione del credito" e il "diritto alla concessione del credito", rilevarono che per tutte le annualità richiamate la società aveva sempre riportato nel quadro RU delle rispettive dichiarazioni dei redditi il credito vantato, cosicchè non poteva essere considerata decaduta dal diritto alla fruizione del credito d'imposta.
3. Contro la suddetta decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi.
La società contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis, in combinato disposto con la L. n. 449 del 1997, art. 5, comma 7, e il D.L. n.