Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2012, n. 4446

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In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 cod. civ. integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può - al fine di paralizzare la pretesa avversaria - opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimplenti non est adimplendum", richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2012, n. 4446
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4446
Data del deposito : 20 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORTE NUOVA SRL 02513710968, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ND OV, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CANINA 6, presso lo studio dell'avvocato PAVIOTTI ROBERTO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro
IL BAGAGLIO DI GI V & C SAS 00853830321;

- intimato -

Nonché da:
IL BAGAGLIO DI GI V & C SAS 00853830321, in persona del socia accomandataria NT GI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 95, presso lo studio dell'avvocato PICCIAREDDA FRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAMPIETRO LUCIANO;

- ricorrente incidentale -
contro
CORTE NUOVA SRL 02513710968, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ND OV, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI CANINA N. 6, presso lo studio dell'avvocato PAVIOTTI ROBERTO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente all'incidentale -
avverso la sentenza n. 52/2010 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2012 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 13.1.03 la società "Il LI s.a.s di AN V. & C." citò al giudizio del Tribunale di Trieste la società "Corte Nuova s.r.l.",cui aveva con contratto del 12.6.02 appaltato lavori di tinteggiatura e pavimentazione di un negozio sito in quella città, e lamentando la tardiva e cattiva esecuzione delle opere,che erano state consegnate il 12.9.02, anziché nel previsto termine del 24.8.02 di cui era stato necessario il rifacimento,chiese la condanna dell'appaltatrice al risarcimento dei danni subiti, anche inconseguenza della sospensione della propria attività, previa declaratoria di non debenza di alcun compenso alla medesima. Costituitasi la convenuta, contestò la domanda e chiese, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento delle proprie spettanze, in misura di Euro 37.986,46, oltre interessi. Espletate prove testimoniali e consulenza tecnica di ufficio, l'adito tribunale, dopo aver ingiunto con ordinanza ex art. c.p.c. del 17.6.03 il pagamento della somma di Euro 18.025,77 all'attrice con sentenza n. 753/2007 ne respinse la domanda ritenendo la non gravità dei vizi afferenti l'opera e condannandola, in parziale accoglimento della riconvenzionale, all'ulteriore pagamento di Euro 7952,52, oltre agli interessi ed al rimborso della metà delle spese del giudizio, per il resto compensate.
All'esito dell'appello della società attrice, resistito dall'appellata, la Corte di Trieste con sentenza del 19/26.2.10, in parziale accoglimento del gravame ed in riforma della decisione impugnata, per il resto confermata, ridusse la somma dovuta dalla società committente all'appaltatrice ad Euro 6.122,45, oltre ad I.V.A ed interessi decorrenti dal 26.11.02, con conseguente ordine di restituzione di quanto in eccedenza percepito in virtù dei provvedimenti di primo grado, e condannò la seconda al pagamento della metà delle spese del doppio grado di giudizio, compensandole per il resto.
Premesso che la tutela di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. integra, senza escluderla, quella derivante dagli ordinari principi generali in materia d'inadempimento delle obbligazioni, osservava la corte giuliana che nel caso di specie il committente, a fronte delle imperfezioni afferenti l'opera, che erano risultate accertate dalla consulenza tecnica e dovevano, per l'insuperata presunzione di cui all'art. 1218 c.c., ritenersi imputabili all'appaltatrice, ben avrebbe potuto, nei limiti delle stesse, secondo il principio di buona fede, opporre alla richiesta di pagamento l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. L'incidenza di tali imperfezioni, che dalla consulenza tecnica era risultata dell'importo di complessivi Euro 19.878,84, secondo le corrispondenti voci dell'elenco prezzi, comportava la conseguente ulteriore decurtazione del corrispettivo determinato dal primo giudice (senza che potesse in proposito censurarsi la già operata riduzione di ufficio ex art. 1668 c.c., in difetto di apposita doglianza), da ridursi dunque alla differenza sopra indicata, con conseguente obbligo di restituzione della percepita eccedenza.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, per mancato introito della somma di Euro 13.000,00, che secondo l'appellante sarebbe stato presumibile sulla base dei libri contabili o comunque in re ipsa, in relazione alla subita sospensione dell'attività commerciale per almeno una settimana, la corte ne confermava il rigetto, ritenendo che, essendo stata provata la pattuizione e l'esecuzione di nuovi lavori, in aggiunta a quelli originariamente convenuti e non essendo possibile determinare il presumibile tempo necessario per il relativo compimento, il termine convenzionale originario sarebbe stato superato dai nuovi accordi e, conseguentemente, soltanto le parti, o in mancanza il giudice ex art. 1183 c.c., comma 1, avrebbero potuto stabilirne uno nuovo.
Avverso tale sentenza la società Corte Nuova ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di censura. Ha resistito la società Il LI con controricorso, contenente ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce vizio di ultrapetizione, censurando le argomentazioni, in narrativa riferite, sulla base delle quali i giudici di appello hanno ritenuto che la committente avesse proposto, pertanto accogliendo l'eccezione generale di inadempimento.
Si sostiene, in particolare, che la convenuta non avrebbe mai eccepito la mancata realizzazione dei lavori e l'omessa riconsegna dei locali, limitandosi invece a sostenere sic et simpliciter che le opere sarebbero state "inaccettabili";
tanto non avrebbe integrato l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., ma al più giustificare, come ritenuto dal primo giudice, un'azione ex art. 1668 c.c., comma 1, per la riduzione del compenso o per l'eliminazione dei vizi, nella specie limitati, come accertato dal c.t.u., a qualche imperfezione di carattere estetico, che non avrebbe comunque giustificato la pretesa di non pagare alcun corrispettivo.
Il motivo è infondato, al la luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'eccezione d' inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. non richiede,per la sua rilevabilità, l'espresso richiamo a tale articolo o l'impiego di formule sacramentali, ben potendo la relativa proposizione essere ravvisata (in base al principio iura novit curia attribuente al giudice la qualificazione delle domande ed eccezioni proposte dalla parti) dal giudice di merito sulla base del complesso delle difese svolte dalla parte interessata, volte a contrastare in tutto o in parte le pretese di adempimento del contratto di cui sia portatrice la controparte (v. in particolare Cass. nn. 20870/09, 11728/02, 10764/99), con accertamento che ove adeguatamente motivato è incensurabile in sede di legittimità. Nè tale eccezione può ritenersi incompatibile con la normativa speciale in materia di vizi e difformità dell'opera, in tema di appalto, essendo stato anche chiarito come le disposizioni di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrino, senza escluderne l'applicazione, i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente cui sia richiesto il pagamento, al fine di paralizzare la pretesa avversaria, può opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, come richiamato dall'art. 1167 c.c., u.c., secondo periodo anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la

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