Cass. civ., sez. III, ordinanza 10/12/2024, n. 31818

CASS
Ordinanza
10 dicembre 2024
0
0
05:06:40
CASS
Ordinanza
10 dicembre 2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

La ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'esistenza di una pregressa ricognizione di debito da parte della debitrice, aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa spiegata, sul presupposto che, a fronte della dedotta estinzione del corrispondente credito per compensazione, fosse la creditrice opposta a dover provare l'inoperatività della fattispecie ex art. 1241 c.c.).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 10/12/2024, n. 31818
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31818
Data del deposito : 10 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 236/2021 Numero sezionale 2847/2024 Numero di raccolta generale 31818/2024 Data pubblicazione 10/12/2024 Oggetto L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E RICOGNIZIONE TERZA SEZIONE CIVILE DI DEBITO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Effetto - Astrazione Processuale - Dott. Franco DE STEFANO - Presidente - Conseguenze - Fattispecie in tema Dott. Pasquale GIANNITI - Consigliere - di compensazione R.G.N. 236/2021 Dott. Cristiano VALLE - Consigliere - Cron. Dott. Augusto TATANGELO - Consigliere - Rep. Dott. Stefano Giaime GUIZZI - Rel. Consigliere - Ud. 11/09/2024 ha pronunciato la seguente Adunanza camerale ORDINANZA sul ricorso 236-2021 proposto da: RE IA, domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio DINOI;

- ricorrente -

contro

SC & AS S.N.C.; - intimata - Avverso la sentenza n. 716/2020 del Tribunale di Taranto, depositata il 30/03/2020; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale dell'11/09/2024 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI. 1 Numero registro generale 236/2021 Numero sezionale 2847/2024 Numero di raccolta generale 31818/2024 FATTI DI CAUSA Data pubblicazione 10/12/2024 1. AN LA ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 716/20, del 30 marzo 2020, del Tribunale di Taranto, che – accogliendo il gravame esperito dalla società OT & CA S.n.c., avverso la sentenza n. 2629/16, del 5 aprile 2015, del Giudice di pace di Lizzano – ha accolto l'opposizione a due decreti ingiuntivi, emessi a carico della predetta società per l'importo complessivo di € 9.720,00, dovuto alla LA a titolo di corrispettivo per prestazioni di trasporto e montaggio di arredamenti.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che, nel proporre opposizione ai due provvedimenti monitori, la società opponente non aveva contestato “le ragioni della pretesa creditoria avanzata dalla LA”. La società OT & CA, infatti, si limitava ad eccepire in compensazione un proprio preteso credito di € 10.179,69, derivante – oltre che da una prestazione resa per € 2.067,45 – da un acconto di € 8.122,24, che assumeva non esserle mai stato versato in relazione ad una fornitura di merce in favore della LA (per un corrispettivo complessivo di € 81.122,40), fornitura risalente al 13 maggio 2008 e oggetto di un contratto di leasing che aveva visto la partecipazione, in veste di finanziatrice, della Banca Agrileasing. Assumeva, pertanto, l'opponente non solo di nulla ancora dovere alla LA, ma di essere addirittura creditrice di € 459,66, pari alla differenza tra la somma oggetto del provvedimento monitorio – € 9.720,00 – e il suddetto credito di € 10.179,69. Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale, pur confermando l'esistenza del contratto di fornitura concluso con la società 2 Numero registro generale 236/2021 Numero sezionale 2847/2024 Numero di raccolta generale 31818/2024 Data pubblicazione 10/12/2024 opponente, negava che la stessa vantasse, nei propri confronti, alcuna pretesa creditoria in relazione a tale contratto. Infatti, quanto dovuto da essa LA a titolo di acconto (€ 8.122,24) era già stato compensato con un credito alla medesima spettante in relazione a “preesistenti rapporti”, visto che tale credito era stato fatto oggetto di cessione in favore della Banca Agrileasing, come risultante, espressamente, dal contratto di leasing con la stessa posto in essere, sottoscritto anche dalla società OT & CA. Nel documento contrattuale, infatti, la società finanziatrice attestava che “a seguito dell'intervenuta cessione a nostro favore del credito di 8.112,24 euro vantato da LA AN nei vostri confronti” (ovvero, di OT & CA), “il pagamento della fornitura sarà eseguito previa

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi