Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/11/2009, n. 25097

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In tema di assunzione alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni riservate a lavoratori socialmente utili, ai sensi degli artt. 16 della legge n. 56 del 1987 e 45, comma 8, della legge n. 144 del 1999, la contestazione della legittimità della scelta dell'Amministrazione di non procedere ad assunzioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento e di bandire il concorso per tutti i posti disponibili nella qualifica, con conseguente lesione del diritto all'assunzione riservata da dette disposizioni, si risolve in una richiesta di tutela di una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza dell'interesse legittimo, correlato al potere amministrativo di decidere in ordine alle modalità di assunzione e all'indizione della procedura concorsuale. Ne consegue che la controversia relativa, sia che venga richiesta l'assunzione, sia che venga preteso il mero risarcimento dei danni da perdita di "chance" per la mancata assunzione, è sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo, dovendosi escludere che possa essere concessa una tutela da parte del giudice ordinario mediante disapplicazione della decisione di bandire il concorso, presupponendo tale potere che la Corte riguardi un diritto soggettivo e non un interesse legittimo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/11/2009, n. 25097
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25097
Data del deposito : 30 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Presidente di Sezione -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 3451-2009 proposto da:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
BE RL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA TARQUINIA 5/D, presso lo studio dell'avvocato FALLA TRELLA MARIA LUISA, rappresentato e difeso dall'avvocato RIOMMI MAURIZIO, per procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 665/2008 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2009 dal Consigliere Dott. PICONE PASQUALE;

uditi gli avvocati BASILICA Federico dell'Avvocatura Generale dello Stato, RIOMMI Maurizio;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo (A.G.A.), assorbiti gli altri.
PREMESSO IN FATTO

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione accoglie l'appello principale della parte attuale controricorrente e respinge l'appello incidentale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;
in riforma della decisione del Tribunale di Perugia - giudice del lavoro -, condanna il Ministero al risarcimento del danno per la perdita della chance di assunzione in servizio riconosciuta spettante a soggetto impiegato in lavori socialmente utili, danno liquidato nella misura della metà della retribuzione lorda annua dell'impiegato di 4^ livello ai sensi della contrattazione collettiva del comparto scuola.

2. La controversia, instaurata con ricorso del 5.12.2002, aveva ad oggetto l'inadempimento, imputato all'amministrazione, dell'affermato obbligo di assunzione nelle mansioni di personale ausiliario di lavoratore socialmente utile, riservatario della quota del 30% dei posti ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, comma 4, e succ. mod..

3. La sentenza ritiene sussistente l'inadempimento dell'amministrazione per avere indetto per la copertura dei posti disponibili un concorso cui i lavoratori socialmente utili non avrebbero potuto partecipare in difetto del previsto requisito della sussistenza di un rapporto di servizio precario con l'amministrazione (non configurandosi un rapporto di lavoro con i L.S.U.), cosi vanificando il diritto alla riserva del 30% dei posti da coprire mediante avviamento a selezione.

4. Sulla base di questa ricostruzione giuridica della vicenda, viene giudicato infondato l'appello incidentale, relativo alla questione della sussistenza della giurisdizione ordinaria, perché era stato azionato il diritto all'assunzione mediante avviamento a selezione di iscritto nelle liste di collocamento, cosicché la controversia non concerneva procedure concorsuali.

5. La pretesa al risarcimento del danno - la sola residuata a seguito della rinuncia alla domanda iniziale di costituzione del rapporto di lavoro - è accolta sotto il profilo della perdita della possibilità di assunzione connessa all'espletamento della procedura di avviamento a selezione;
il danno è determinato nella misura della metà della retribuzione annuale che sarebbe spettata.

6. Il ricorso del Ministero si articola in quattro motivi, resiste con controricorso la parte intimata.
RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia che, in violazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, la sentenza impugnata afferma la sussistenza della giurisdizione ordinaria, sebbene oggetto della controversia fosse la legittimità del bando di concorso nella parte in cui disponeva la copertura del totale dei posti disponibili senza operare la detrazione della quota del 30% per l'assunzione dei lavoratori socialmente utili mediante avviamento a selezione. Il quesito di diritto che conclude il motivo è formulato nel senso della sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla domanda, di assunzione o di risarcimento del danno, fondata sulla violazione dell'obbligo di determinare i posti disponibili da mettere a concorso sottraendo il 30% da destinare alle assunzioni dei lavoratori socialmente utili mediante procedura di avviamento a selezione.

2. La Corte giudica il motivo fondato.

3. In sintesi, il quadro normativo di riferimento è il seguente. In relazione al rapporto di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (A.T.A.), dispone il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 554 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): "1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli.... 2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi, sono indetti".
Con ordinanza n. 153 del 30 maggio 2000, il Ministero della Pubblica Istruzione (secondo la denominazione dell'epoca) ha dettato le norme per l'indizione e lo svolgimento, per l'anno scolastico 1999-2000, dei concorsi per titoli, prevedendo, tra i requisiti di ammissione l'essere in

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