Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/12/2005, n. 26288

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/12/2005, n. 26288
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26288
Data del deposito : 2 dicembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C O F - Presidente -
Dott. F G - Consigliere -
Dott. Z V - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. M G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato;



- ricorrente -


contro
M P G;

- resistente -
avverso la sentenza n. 105/40/1998 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. 40, pronunciata il 24 giugno 1998, depositata il 14 luglio 1998 e non notificata. Lette, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. N V che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21 settembre 2005 dal Relatore Cons. Dott. G M. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di processo verbale redatto dalla G.F. di Anagni in data 12 gennaio 1990, l'Ufficio IVA di Frosinone contestava nei confronti della ditta "L'America per tutti di Menci Geremia" violazioni per lire 27.372.000 ed emetteva avviso di rettifica chiedendo il pagamento della somma di lire 106.025.000 (comprensiva di interessi e pene).
Avverso detto avviso il contribuente ricorreva davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone che, in data 13 maggio 1997, accogliendo parzialmente le sue doglianze, riteneva inesistenti alcune violazioni e per le altre procedeva ad una nuova determinazione del credito d'imposta nella misura di lire 9.214.000. Il Sig. Menci presentava appello avverso tale decisione davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ritenendo che i giudici, nella decisione, non avessero fatto alcun cenno all'esistenza della dichiarazione integrativa di condono IVA da lui presentata nel 1992. La Commissione, con sentenza 105/40/1998 depositata il 14 luglio 1998, accoglieva l'appello del contribuente. Avverso tale decisione il Ministero proponeva ricorso per Cassazione sorretto da un motivo.
Resisteva con controricorso l'intimato contribuente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo del ricorso il Ministero ha lamentato la "violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 49, comma 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", atteso che la Commissione, pur riconoscendo la nullità della dichiarazione presentata, avrebbe errato nel giustificare l'operato del contribuente con presunte difficoltà interpretative della normativa "de qua" che lo stesso avrebbe incontrato nella redazione della dichiarazione. Il motivo è manifestamente fondato e merita l'accoglimento. È infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, dalla quale non è stato addotto motivo nuovo o non precedentemente scrutinato per discostarsi, che in tema di condono fiscale in materia di IVA, la L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 49, comma 5, stabilisce che la dichiarazione integrativa contenga, a pena di nullità, la richiesta di definizione per tutti i periodi d'imposta di cui al precedente comma primo, per i quali sia stata presentata la dichiarazione annuale, e fra tali periodi rientrano gli anni 1983 e 1984, in ordine ai quali il termine per l'accertamento era stato prorogato di tre anni dal D.L. 2 marzo 989, n. 69, art. 19 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 154 del 1989) e quindi erano ancora pendenti alla data di entrata in vigore della citata L. n. 413 del 1991. Pertanto, è invalida la dichiarazione integrativa che non
comprenda la richiesta di definizione anche per dette annualità (Cass. 15398/2001 - Cass. 11232/2002). Il ricorso, pertanto, merita l'accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata e remissione ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio affinché decida anche in merito alle spese del presente giudizio.

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