Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2022, n. 37263
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile S S nato a CARPI il 23/07/1961 nel procedimento a carico di: L M nato a CARPI il 01/01/1963 avverso la sentenza del 16/02/2021 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore K T che ha concluso chiedendo udito il difensore IN
FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Reggio Emilia, in riforma della sentenza con cui il giudice di pace di Reggio Emilia, in data 12.2.2020, aveva condannato L M alla pena ritenuta dl giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile S S, in relazione al delitto ex art. 595, c.p., rubrica ascrittogli, assolveva il L con la formula perché il fatto non sussiste, con conseguente revoca delle statuizioni civili disposte nei suoi confronti.
2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, lamentando violazione di legge in ordine alla ritenuta esclusione della configurabilità del delitto di cui all'art. 595, c.p.
3. In via preliminare va disattesa la richiesta dell'imputato volta a far valere l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile, posto che, in questa sede, anche se non viene affermato espressamente nel corpo dell'atto di impugnazione, appare evidente che il S agisce per far valere la responsabilità del L unicamente agli effetti civili, posto che, nel procedimento innanzi al giudice di pace, l'unica possibilità per la parte civile di ricorrere per cassazione agli affetti penali è quella prevista nel caso in cui il procedimento, a differenza di quanto avvenuto nel caso in esame, come rilevato dallo stesso imputato, sia stato instaurato a seguito di ricorso immediato ex art. 21, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 48696 del 19/09/2014, Rv. 261283). Nella fattispecie che ci occupa, dunque, il potere della parte civile di proporre impugnazione è in re ipsa limitato ai soli effetti civili, trovando il suo fondamento nell'art. 576, c.p.p., stante il rinvio operato dall'art. 2 del d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 74 alle norme del codice di procedura penale per tutto quanto non diversamente previsto dal decreto stesso (cfr., ex
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore K T che ha concluso chiedendo udito il difensore IN
FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Reggio Emilia, in riforma della sentenza con cui il giudice di pace di Reggio Emilia, in data 12.2.2020, aveva condannato L M alla pena ritenuta dl giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile S S, in relazione al delitto ex art. 595, c.p., rubrica ascrittogli, assolveva il L con la formula perché il fatto non sussiste, con conseguente revoca delle statuizioni civili disposte nei suoi confronti.
2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, lamentando violazione di legge in ordine alla ritenuta esclusione della configurabilità del delitto di cui all'art. 595, c.p.
3. In via preliminare va disattesa la richiesta dell'imputato volta a far valere l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile, posto che, in questa sede, anche se non viene affermato espressamente nel corpo dell'atto di impugnazione, appare evidente che il S agisce per far valere la responsabilità del L unicamente agli effetti civili, posto che, nel procedimento innanzi al giudice di pace, l'unica possibilità per la parte civile di ricorrere per cassazione agli affetti penali è quella prevista nel caso in cui il procedimento, a differenza di quanto avvenuto nel caso in esame, come rilevato dallo stesso imputato, sia stato instaurato a seguito di ricorso immediato ex art. 21, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 48696 del 19/09/2014, Rv. 261283). Nella fattispecie che ci occupa, dunque, il potere della parte civile di proporre impugnazione è in re ipsa limitato ai soli effetti civili, trovando il suo fondamento nell'art. 576, c.p.p., stante il rinvio operato dall'art. 2 del d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 74 alle norme del codice di procedura penale per tutto quanto non diversamente previsto dal decreto stesso (cfr., ex
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