Cass. civ., sez. VI, ordinanza 20/12/2017, n. 30653
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Nell'assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., sicché l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la legittimazione dell'assicurato a proporre direttamente la domanda di pagamento dell'indennizzo in virtù di polizza stipulata dalla A.U.S.L. a garanzia degli infortuni, compresi quelli "in itinere", subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata da medici addetti al servizio di continuità assistenziale in convenzione con l'A.U.S.L.).
Sul provvedimento
Testo completo
30653/17 M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ŞESTA ŠEZIONE CIVILE - 3 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente - CIVILE GENERALE – MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere - Ud. 25/05/2017 - CC Dott. STEFANO OLIVIERI Consigliere - R.G.N. 4389/2016 Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Rel. Consigliere - Ca. 30653 Rep. Dott. ENZO VINCENTI -- Consigliere - AC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4389-2016 proposto da: OS SA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTABELLA 23, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO LAVITOLA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA PIREDDA;
- ricorrente -
contro
- C.F. 00902170018, in persona AXA ASSICURAZIONI S.P.A. del Direttore Sinistri e procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17-A, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE INCANNO', rappresentata e difesa St dall'avvocato GIUSEPPE BENZONI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 537/2015 della CORTE D'APPELLO di SASSARI, depositata il 18/12/2015;
5897 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio 25/05/2017 dal Consigliere Dott. non partecipata del ANTONIETTA SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
AB SP, medico dell'A.U.S.L. n. 1 di Sassari, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sassari, AXA Assicurazioni S.p.a. e, premesso di essere rimasta coinvolta in un sinistro stradale nel Comune di Ossi, mentre era alla guida del suo autoveicolo, durante il tragitto di ritorno dalla propria sede di servizio, chiese la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo, a suo avviso dovutole per invalidità permanente e inabilità temporanea, in virtù di polizza assicurativa stipulata dalla predetta A.U.S.L. con la già indicata compagnia assicuratrice, a favore dei medici addetti al servizio di continuità assistenziale in regime di convenzione con tale A.U.S.L. a garanzia degli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata, ivi compresi gli infortuni subiti in itinere ed in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro. Si costituì la convenuta sostenendo che l'attrice non aveva azione diretta nei confronti della società assicuratrice;
contestò il diritto della SP ad ottenere l'indennizzo, stante l'espressa previsione di una franchigia del 3% sul