Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/2022, n. 23497

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/2022, n. 23497
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23497
Data del deposito : 27 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11309-2018 proposto da: S M, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato A C;

- ricorrente -

contro

ALCOM S.R.L.;
- intimata - avverso la sentenza n. 450/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/11/2017 R.G.N. 40/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2022 dal Consigliere Dott. F A;
Oggetto SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO REITERAZIONE ABUSIVA R.G.N. 11309/2018 Cron. Rep. Ud. 10/05/2022 PU il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di S M volta – secondo quanto riportato dalla stessa Corte - a far dichiarare l'illegittimità di plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato, conclusi tra l’ottobre 2008 e il dicembre 2015 con prestazioni rese a favore dell'utilizzatrice Alcom Alluminio Srl, al fine di ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta utilizzatrice, “dalla data ritenuta di giustizia, nonché il proprio correlato diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 32 della l. n. 183/2010”.

2. La Corte, per respingere il gravame, ha preliminarmente escluso che fossero generiche le causali apposte ai contratti e facenti riferimento “a picchi produttivi non affrontabili con l’organico stabile”;
in ordine al secondo motivo di gravame, con cui si censurava la sentenza di primo grado per avere escluso che la “temporaneità” delle causali fosse un requisito richiesto per la somministrazione a termine e comunque contestava che la Alcom avesse “provato la ricorrenza in concreto delle causali addotte”, la Corte, per quest’ultimo aspetto, ha osservato che l’istante “non ha mai contestato la sussistenza in concreto delle causali”, per cui “la difesa in questione è […] del tutto nuova e, in quanto tale, inammissibile”;
in ordine, poi, alla “temporaneità di dette causali”, la Corte non ha condiviso l’assunto dell’appellante per la ragione che “le esigenze produttive per il soddisfacimento delle quali è avvenuto il ricorso alla somministrazione sono state, di volta in volta, con riferimento ad ogni contratto, tra loro diverse e quindi il mero fatto che, nel suo complesso, il lavoratore abbia lavorato per un lungo periodo presso l’azienda non è di per sé significativo”.

3. La Corte bresciana ha confermato la sentenza impugnata anche laddove aveva escluso la “stabilizzazione ai sensi del CCNL applicato dalla Alcom”, rilevando che la previsione contrattuale collettiva richiedeva “l’alternanza tra le due tipologie di contratti, a termine e di somministrazione”, per il superamento dei 44 mesi utili all’accertamento del diritto ad essere assunti a tempo indeterminato, mentre nella specie si era verificata esclusivamente una successione di contratti di somministrazione.

4. Infine, rispetto alla censura “della violazione dei limiti contrattuali previsti per il numero di proroghe e per la durata complessiva del rapporto”, la Corte territoriale ha ritenuto, dopo aver premesso che “l’appellante non specifica a quali previsioni del CCNL si riferisca”, che “Il Contratto collettivo, genericamente invocato dall’appellante disciplina i rapporti di lavoro tra le imprese di somministrazione e i loro dipendenti ed è quindi inapplicabile alle imprese utilizzatrici, che quindi non sono obbligate all’osservanza delle relative previsioni”, assumendo eventuale rilievo “nell’ambito del rapporto contrattuale che lega il lavoratore alle agenzie del lavoro, rapporto questo che in questa sede non è in discussione”.

5. Per la cassazione di tale decisione ha fatto ricorso il soccombente, affidando l'impugnazione a sei motivi, illustrati anche da memoria, mentre non ha svolto attività difensiva la Alcom Srl nonostante sia stata intimata il 5 aprile 2018. 6. La causa, originariamente fissata per l’adunanza camerale del 17 novembre 2020, è stata rinviata a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.

7. In prossimità della pubblica udienza il Procuratore Generale ha concluso, nella propria requisitoria, per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati.

1.1. Il primo motivo denuncia: “Violazione dell’art.117.1 Cost. in relazione all’art.

5.5 della Direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale, nonché agli artt.28 D.Lgs. 276/03 sul divieto di somministrazione fraudolenta e 1344 c.c. sulla frode alla legge (art.360, n.3 cpc)”;
si sostiene che tale complesso di disposizioni sarebbe violato dal “giudice di merito che ritenga che nel nostro ordinamento nazionale non vi sia alcun limite all’utilizzo di lavoratori tramite agenzia interinale, legittimando in tal modo la c.d. somministrazione all’infinito”.

1.2. Il secondo motivo denuncia: “Violazione dell’art.4 – sezione IV – titolo I del CCNL industria metalmeccanica e della installazione di impianti 20.1.08 (art.360, n.3 cpc)”;
si deduce che “viola dunque l’art.4 – sezione IV – titolo I del CCNL industria metalmeccanica e della installazione di impianti 20.1.08, per cui I lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda, con mansioni equivalenti, sia periodi di lavoro con rapporto di lavoro a termine che periodi di lavoro con contratto di somministrazione, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi dell’eventuale proroga in deroga assistita , il giudice di merito che ritenga che tale norma contrattuale collettiva operi soltanto nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto a tempo determinato almeno per un giorno alle dirette dipendenze dell’impresa utilizzatrice”.

1.3. Col terzo motivo si denuncia la “violazione degli artt. 20 e 21 d. lgs. n. 276/2003 in relazione all’art.42 CCNL lavoratori somministrati del 16.05.2008 e all’art.

5.5. Direttiva 2008/104/CE in relazione alla configurabilità di un caso di somministrazione irregolare quando vengono violati i limiti posti dalla normativa contrattuale collettiva al numero di proroghe dei rapporti di somministrazione di manodopera,” laddove la Corte adita avrebbe erroneamente “escluso la configurabilità di una somministrazione irregolare quando vengono violati o elusi i limiti posti dalla normativa contrattuale collettiva”.

1.4. Con la quarta censura si denuncia la “violazione degli artt. 20 e 21 d. lgs. n. 276/2003 in relazione all’art. 42 del CCNL lavoratori somministrati del 16.05.2008 e all’art. 1344 c.c., in relazione alla configurabilità di un’elusione dei limiti posti dalla normativa contrattuale collettiva al numero di proroghe dei rapporti di somministrazione di manodopera”, perché il giudice bresciano avrebbe erroneamente escluso “a priori la configurabilità di una frode alla normativa legale e contrattuale che regola i rapporti di somministrazione di manodopera”.

1.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e mera apparenza della motivazione in relazione alle causali addotte” poiché sarebbe nulla la sentenza del “giudice di merito, a fronte delle contestazioni contenute nel relativo motivo d’appello” si è limitato “a dichiarare che sarebbero stati prodotti tutti gli ordini e le commesse e che la teste avrebbe sostanzialmente confermato le circostanze, senza motivare da quali atti e documenti della causa si dovrebbero mai trarre simili conclusioni e per quale ragione”.

1.6. Il sesto motivo deduce la “violazione degli artt. 20 e 21 del d. lgs. n. 276/2003 in ordine all’individuazione dei presupposti sostanziali necessari per dichiarare la legittimità dei contratti di somministrazione di manodopera”. Inoltre, colla detta censura la difesa dell’odierno ricorrente si duole che il giudice d’appello, “quanto al difetto di temporaneità delle causali addotte” abbia omesso di verificare il requisito della sussistenza della temporaneità delle causali addotte sia singolarmente sia complessivamente considerate, come se non dovesse sussistere nel nostro ordinamento alcun “connotato che deve distinguere il lavoro somministrato dal lavoro a tempo indeterminato, che anche a norma del Considerando n. 15 della Direttiva 2008/104/CE deve restare pur sempre la forma comune di rapporti di lavoro”.

2.Preliminarmente deve essere respinto il quinto motivo di ricorso, atteso che le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014). Si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016). Il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere il gravame in ordine alla insussistenza in concreto delle causali giustificative del ricorso al contratto di somministrazione a termine, avendo osservato che l’istante “non ha mai contestato la sussistenza in concreto delle causali”, per cui “la difesa in questione è […] del tutto nuova e, in quanto tale, inammissibile”;
la diversa opinione del ricorrente non rende apparente la motivazione impugnata, mentre altro è se la motivazione fosse o meno conforme a legge, ma l’eventuale vizio avrebbe dovuto essere diversamente e adeguatamente censurato.
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