Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 20/04/2023, n. 10726

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 20/04/2023, n. 10726
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10726
Data del deposito : 20 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25868/2020 R.G. proposto da: ANCARANI LUISA, PESSOLINI GILBERTO, ARDUINI ENZO, AMICI ARIANO, ALESSANDRINI ETTORE, AZZILONNA VINCENZO, ANTONELLI ANGELO, ALBANI PAOLO, ARFELLI SERGIO, AZZILONNA MICHELE, ARGENTINI RAFFAELE, ABROTINI GABRIELE, AMADEI LORENZO, BENTINI NADIO, BEZZI TIZIANO,BARNABE' EDO GIORGIO, BELLETTI VINCENZO, BUBANI CLAUDIO, BIAGIOTTI ENRICO, BRIZI EDA, BELLINI CARLA, BERNABEI MARIO, BIONDI CARLO, BIONDI VITTORIO, BIANCONI DANIELE, BONORA GIANCARLO, BORGONZONI FRANCO, BERNABE' PEPPINO, BERSANI PAOLO, BOSCHI MAURO, BRAGHETTA ANGELO, BONAZZA GRAZIANO, BORSOI ROBERTO, BAIOCCHI MARCO, BABINI CLAUDIO, BEZZI PIERANGELA, BUSTACCHINI BRUNO, BETTI ELSA, BERNABEI ALBERTO, BALDACCI NATALE, BAGGIONI ROBERTO, BIASE ELSA, BEDESCHI VINCENZO, BALESTRA FABIO, BIAGI DIEGO, DONATI GINO, DO NATI PIERO, DOMENICONI ADRIANO, FABBRI PAOLO, FELLETTI NORMA, FONTI GIGLIOLA, FABBRI FRANCESCO, FERROCCI PAOLO, ERCOLANI GASTONE, CASADEI ENZO, CORTESI ELVEO, COMANDINI GIOVANNINO, CASALI EMILIO, CENNI LUCIANO, CASADEI MARCELLO, CASADIO MARIO, COMANDINI DANIELE, CAGNANI VITTORIO, CINTI PIERGIUSEPPE, CONTISANTE, CASADEI CARLO, CAMPEDELLI GUIDO, CORZANI RODOLFO, CALDERONI ALBERTO, CAINI EDGARDO, CAPPELLI ACHILLE, GARAVINI IVO, GAMBI ILARIO, GUZZINATI SANTE, GAMBI GIUSEPPE, GIANATI WALTHER, GIOVANE GIOVANNI, GAVELLI GIORGIO, GOLFARELLI ROBERTO ANTONIO, GATTINI PRIMANGELO, GUERRINI LORENZO, GRANDI WALTER, GIGLI GIULIANO, GREGORI GINO, GRIFONI AURELIO, GARRONI GILBERTO, GROSSI LAURA, GUERZONI ROBERTO, LUGATTI RAFFAELE, LAGHI IVANO, LORENZI LORIS, MONTEVECCHI LUCIANO, MORSELLI SERGIO, MARZOCCHI PIERGIORGIO, MORELLI GIANCARLO, MARETTI STEFANO, MORIGI DOMENICO, MORONI ROMANO, MARCHI SILVANO, MONDAINI OTTAVIA, MANDORLINI VALERIO, MINGHETTI VITTORIO, MOLINARI LUCIANO, MAESTRI GIANCARLO, MARINI FEDELE, MONTI SERGIO, MORELLI GUIDO, MANCINI CARLO, MANCINI ROBERTO, MORGAGNI MAURO, MENGOZZI SERGIO, NARDI GIUSEPPE, NIERO MARCO, NICOLUCCI GIORGIO, PIRACCINI ARIDE, PALLI FRANCESCO, PAGLIARANI VALERIO, PAGANELLI LUCIANO, PASINI ROBERTO, PRATELLI ORLANDO, POLI PELLEGRINO, PANZAVOLTA PAOLO, PAOLIZZI FRANCO, ORECCHIA GIORGIO, ROMAGNOLI FABBIO, RANZI DANTE, ROVERSI ALBERTO, RICCI AMERIGO, RUSTIGNOLI ADRIANO, ROMANI CARLO, RASTELLI FRANCESCO, SANSAVINI ROBERTO, SANGIORGI SERGIO, SALVIGNI FULVIO, SIROTTI IVANO, SAPUCCI ANTONIO, SACCHINI SAURO, SIMONI SEVERINO, SANSONE GENNARO, SENNI ROBERTO, SANGIORGI GIORDANO, TURCI BRUNO, TRAMONTI LUCIA, TAMBURINI CLAUDIO, TOZZOLA GIUSEPPE, TAMBURINI ROBERTO, TARRONI SILVIO, TONTI CARMEN, TURCI MAURIZIO, UGOLINI EZIO, VITALI ENZO, VALDRE' VALERIANA, VIANELLI GIANFRANCO, VINCENZI ROBERTO, VERNOCCHI RICCARDO, VERONESE EUCLIDE, VITALI WALTHER, ZOLI GERMANA, ZANNONI DIEGO, ZANNONI ENZO, tutti elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC dell’avvocato ANDREA MAESTRI che li rappresenta e difende -ricorrenti-

contro

ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA,

PIAZZA MAZZINI

27, presso lo STUDIO TRIFIRO’ PARTNERS AVVOCATI, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO ZUCCHINALI e VITTORIO PROVERA-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 352/2020 pubblicatail 04/02/2020 , R.G. n. 490/2018 ;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal ConsigliereDott. ELENA BOGHETICH .

RILEVATO CHE

1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai pensionati indicati in epigrafe (o dai loro superstiti), già dipendenti del Gruppo ENEL, volto ad ottenere nei confronti di

ENEL

Spa l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro.

2. La Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto che la disdetta ENEL del 12 ottobre 2015 ed il successivo accordo aziendale del 27 novembre 2015, con estinzione del beneficio alla data del 31 dicembre 2015, risultavano legittimi, “posto che nulla osta all’eliminazione di benefici previsti da contratti/accordi collettivi anche per i pensionati”, in presenza di originari obblighi assunti a tempo indeterminato.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con tre motivi, illustrati da memoria;
ha resistito la società intimata con controricorso, illustrato da memoria.

4. Una ricorrente, M B, ha depositato atto di rinuncia agli atti (sottoscritta dalla parte e dal procuratore speciale), notificato a controparte.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo di ricorso, exart. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 cod.civ., 51 del T.U.I.R., 12 della legge n. 153 del 1969 nonché dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969, affermandosi che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l’agevolazione tariffaria sul consumo dell’energia elettrica non configurasse un elemento della retribuzione, spettante al pensionato in ragione dell’attività lavorativa resa nel corso degli anni di servizio.

2. Con il secondo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si denunzia violazione e falsa applicazione “delle norme e dei principi di diritto in materia di diritti quesiti” n nonché del c.c.n.l. del 1968 avendo, la Corte territoriale, errato a non ritenere che lo sconto sui consumi dell’energia elettrica è un diritto definitivamente acquisito al patrimonio dei lavoratori che, in quanto tale, è insensibile alla contrattazione collettiva successiva. Il diritto dei pensionati e dei loro superstiti deve essere qualificato come diritto quesito poiché il fatto costitutivo del diritto (il rapporto di lavoro e la sua cessazione) era sorto prima della disdetta.

3. Con il terzo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si denunzia violazione e falsa applicazione “delle norme e dei principi di diritto in materia di recesso dai contratti collettivi e dei loro effetti e in materia di rappresentazione delle OO.SS. dei lavoratori nei confronti e violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 cod.civ., avendo, la Corte territoriale, trascurato il difetto di rappresentanza delle organizzazioni sindacali e la conseguente inefficacia del recesso esercitato dal datore di lavoro in quanto la nota del 12.10.2015 era indirizzata alle organizzazioni sindacali a cui gli attuali ricorrenti nonaderivano;
il ricorrente assume che le organizzazioni sindacali non avevano alcun potere di dismettere diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori, in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi.
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