Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2019, n. 44723
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: T G, nato a Villa Santo Stefano il 10/01/1946 é- avverso l'ordinanza del 14/05/2019 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere A C;sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udito il difensore avvocato S G che si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. T G, in qualità di terzo e rappresentante legale» della «I.GE.00 Impresa Generali Cosatruzioni» s.r.I., per mezzo dei difensori - avvocati A D e L Z - muniti di procura speciale, impugna l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria quale giudice ex art. 324 cod. proc. pen., con cui è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, il ricorso proposto, in qualità di legale rappresentante della «I.GE.CO» s.r.I., avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria in data 3 aprile 2019 che, nell'ambito del procedimento relativo a plurime ipotesi di falso in atto pubblico, corruzione, induzione indebita, frode in pubbliche forniture e truffa aveva disposto il sequestro di quote sociali e beni appartenenti alla «I.GE.00.» s.r.l. 2. Il ricorrente, per mezzo di un unico articolato motivo, deduce ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione dell'art. 322 cod. proc. pen. nella parte in cui il Tribunale del riesame di Reggio Calabria avrebbe ritenuto inidonea per genericità la procura speciale in considerazione della assenza dei riferimenti dell'atto alla procedura del riesame ed al provvedimento del G.i.p. I giudici della cautela, infatti, avrebbero errato nel ritenere necessaria la procura ex art. 122 cod. proc. pen. che disciplina unicamente la procura speciale per il compimento di determinati atti riservati personalmente alla parte ex art. 100, comma 4, cod. proc. pen., essendo invece sufficiente per ricorrere avverso il provvedimento di sequestro una procura senza l'indicazione di un determinato atto da compiere. La procura speciale conferita dal ricorrente era relativa ad un specifico procedimento con l'indicazione del relativo numero, evenienza che qualificava la stessa come sufficientemente specifica. Qualora il Tribunale avesse ritenuto la procura inidonea avrebbe dovuto rimettere in termine la parte assegnando, ex art. 182 cod. proc. civ., un termine perentorio per la «costituzione della persona». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato Corretta, infatti, risulta la dichiarazione di inammissibilità della istanza di riesame proposto da T G, in qualità di rappresentante legale» della «I.GE.00 Impresa Generali Costruzioni» s.r.I., per carenza di legittimazione, seppure per motivi parzialmente differenti da quelli enunciati dal Tribunale del riesame. 2. Seguendo quanto lucidamente emergente dalle Sezioni Unite Rossi (in motivazione: Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251500) la soluzione da dare alle questioni di diritto, processuali o sostanziali che siano, non attiene però al contesto della giustificazione, ma al contesto della decisione, sicché quello che importa per la validità della decisione è soltanto la correttezza di questa, e non rileva che il giudice del gravame (in questo caso di natura cautelare) abbia errato nel motivare o non abbia espressamente motivato in ordine all'infondatezza o inammissibilità delle eccezioni, se esse sono effettivamente infondate o inammissibili.Deve, inoltre, rilevarsi che, allorché sia dedotto mediante ricorso per cassazione un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092). u1.,e Presa visione degli atti del fascicolo;`- sdinanzi al Tribunale del riesame è statòjpropostqdagli avvocati L Z e A D, quali difensori e procuratori speciali, ai sensi dell'art. 39, comma 2, d.lgs. cit., a cui G T, in data 18 aprile 2019, in qualità di rappresentante legale della «I.GE.00 Impresa Generali Costruzioni» s.r.I., quale ente sottoposto ad indagini preliminari per l'accertamento dell'illecito amministrativo connesso ai reati di cui agli artt. 21, 24 e 25 d.lgs. 231/2001;la società, attraverso il suo rappresentante, ha conferito la procura speciale per tutti i gradi del giudizio sia di merito, sia cautelari, attribuendo anche in veste di difensore, ogni più ampio potere connesso al mandato, incluso quello di nominare il sostituto processuale per il deposito della costituzione ex art. 39 d.lgs. 231/2001. 3. Da quanto sopra discende che tale procura deve essere ritenuta inidonea se non inesistente. Seppure sussiste contrasto nelle decisioni di questa Corte in ordine ai requisiti che deve possedere la procura speciale conferita da parte del soggetto terzo al fine di impugnare il sequestro preventivo (ad una interpretazione secondo cui la procura speciale di cui il difensore del terzo interessato deve essere munito per proporre istanza di riesame deve essere intesa come mandato per il singolo giudizio, con la conseguenza che è sufficiente l'indicazione del procedimento interessato e la volontà di nominare il difensore per tale procedimento, Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013, Scino, Rv. 258332, si contrappone altra - cui accede il Tribunale del riesame - secondo cui la procura dovrebbe specificamente indicare la specifica impugnazione), la procura in concreto conferita risulta essere stata presentata nell'ambito del distinto e parallelo procedimento che vede la società I.GE.00 s.r.l. in qualità di indagata nell'ambito dell'accertamento amministrativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e non anche nell'ambito del procedimento penale afferente l'intervenuto sequestro preventivo. Deve, infatti, escludersi che il provvedimento di sequestro che ha interessato le quote e tutti i beni aziendali della società I.GE.00 s.r.l. sia stato emesso a carico della società, quale soggetto indagato degli illeciti amministrativi di cui agli artt. 21, 24 e 25 d.lgs. 231/2001, in ordine ai quali è stata rilasciata la procura speciale;conclusione che fa ritenere corretta la decisione del Tribunale che, seppure per distinto motivo, ha dichiarato inammissibile il ricorso per assenza di legittimazione in quanto insussistente una valida procura speciale rilasciata ex art. 100 cod. proc. pen. A riprova di quanto sopra si osserva che la parte motiva del provvedimento di sequestro del G.i.p. fa esclusivo riferimento al decreto di sequestro preventivo ex art. 272 e segg. e 321 cod. proc. pen. analogamente al contenuto del dispositivo che nessun cenno effettua al d.lgs. 231/2001, non essendo sufficiente la preliminare e generalizzata contestazione in capo alla società I.GE.00 s.r.l. degli illeciti amministrativi di cui agli artt. 21, 24 e 25 d.lgs. 231/2001 in ordine ai quali nessun provvedimento risulta essere stato adottato. Da quanto sopra si rileva che, alla luce dell'intervento sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen., non idonea risulta una procura speciale conferita dalla società da parte del suo rappresentante legale in ordine a procedimento attinente a differente disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti che, pur presentando caratteri talvolta sovrapponibile a quella processuale penale, rimane distinta nella sua mera valenza amministrativa che, seppur ancillare rispetto al processo penale, non presenta profili di sovrapposizione. E ciò vale a maggior ragione con riferimento alla nomina del difensore e rappresentanza in giudizio degli enti prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 che, proprio per la previsione di una dettagliata e specifica disciplina prevista dagli artt. 39 e seguenti, presenta caratteri autonomi rispetto ad analoghi istituti previsti dal codice di rito.
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