Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/12/2024, n. 32897

CASS
Ordinanza
17 dicembre 2024
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Ordinanza
17 dicembre 2024

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In tema di imposta ipotecaria, le annotazioni del reclamo avverso la riserva del Conservatore e dei relativi provvedimenti avvengono al fine di realizzare l'interesse privato di colui che ha chiesto la trascrizione, il quale è tenuto, pertanto, al pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 347 del 1990.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/12/2024, n. 32897
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32897
Data del deposito : 17 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 9406/2017 Numero sezionale 4726/2024 Numero di raccolta generale 32897/2024 Data pubblicazione 17/12/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LIBERATO PAOLITTO Presidente Oggetto: IP-CAT. FABIO DI PISA Consigliere Ud.25/09/2024 CC GIUSEPPE LO SARDO Consigliere FRANCESCA PICARDI Consigliere-Rel. ANTONELLA DELL'ORFANO Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9406/2017 R.G. proposto da: AT NI, AT LE, EN ZO, EN NI, rappresentati e difesi dagli avvocati AT NI ([...]), PROCACCINI FRANCESCO ([...]), pec francescoprocaccini@avvocatinapoli.legalmail.it e giovanniattingenti@avvocatinapoli.legalmail.it; -ricorrenti-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 9232/2016, depositata il 21/10/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. Numero registro generale 9406/2017 Numero sezionale 4726/2024 Numero di raccolta generale 32897/2024 FATTI DI CAUSA Data pubblicazione 17/12/2024 1.I contribuenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione e la cartella di pagamento aventi ad oggetto l'imposta ipotecaria in ordine all'annotazione del reclamo proposto avverso la riserva apposta dal Conservatore relativamente alla trascrizione di una domanda giudiziale dagli stessi proposta.

2.La Commissione tributaria provinciale ha annullato gli atti impugnati ritenendo che nulla sia dovuto, stante l'accoglimento del reclamo da parte della Corte di appello ed il conseguente accertamento dell'illegittimità della riserva.

3.All'esito dell'appello, l'imposizione fiscale è stata ritenuta legittima, non potendosi dubitare che l'annotazione de qua sia stata originata dai ricorrenti, onerati del reclamo per preservare gli effetti della trascrizione.

4.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i ricorrenti.

5.Ha resistito con controricorso la parte pubblica.

6. Fissata l'adunanza camerale del 25 settembre 2024, la causa è stata trattata in camera di consiglio. L'adunanza è stata celebrata con modalità da remoto ai sensi dell'art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., come disposto con decreto dal Presidente del collegio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.I ricorrenti hanno ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod.proc.civ., degli artt. 2674-bis cod.civ., 113-ter disp.att.cod.proc.civ., 24 e 111 Cost., 132 cod.proc.civ. e 118 disp.att.cod.proc.civ., atteso che dalla nota depositata dall'Agenzia delle Entrate risulta che l'annotazione del provvedimento della Corte di appello è stata eseguita su impulso del Conservatore e non dei contribuenti, essendo, del resto, la riserva illegittima riconducibile al Conservatore;
2) la violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod.proc.civ., degli artt. 2 di 6 Numero registro generale 9406/2017 Numero sezionale 4726/2024 53 e 97 Cost., 2043 cod.civ., legge n. 241 del 1990 e 212 del Numero di raccolta generale 32897/2024 2000, 18 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendo derivato un Data pubblicazione 17/12/2024 onere tributario a carico dei contribuenti da un errore del Conservatore e facendosi così derivare un vantaggio alla pubblica amministrazione dall'illegittimità del suo

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