Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 10570
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CATERINO DARIO, nato a Bari il 14/02/1978 avverso l'ordinanza del 25/10/2022 del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25/10/2022, il Tribunale di Perugia rigettava la richiesta di riesame proposta da D D C contro l'ordinanza del 23/09/2022 del G.i.p. del Tribunale di Perugia con la quale era stata applicata, nei confronti dello stesso D C, la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a trenta truffe contrattuali, aggravate dall'essere stati i fatti commessi in presenza della circostanza di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen., realizzate attraverso il noleggio di beni on-line (capi da 1 a 30 dell'imputazione provvisoria). 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Perugia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, D D C, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 8, comma 1, e 9, comma 2, cod. proc. pen., «in relazione al vincolo della continuazione di cui all'art. 81 cpv. c.p.», nonché la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'individuazione della competenza territoriale. Il ricorrente evidenzia preliminarmente come il G.i.p. del Tribunale di Perugia, pur a fronte di una contestazione del pubblico ministero che aveva ravvisato il vincolo della continuazione non solo tra i trenta reati di truffa aggravata sopra ricordati (di cui ai capi da 1 a 30 dell'imputazione provvisoria) ma anche con le ulteriori truffe, realizzate sempre attraverso la cessione di beni on-line, che erano state contestate ai capi da 31) a 49) dell'imputazione provvisoria, avesse ritenuto di suddividere le predette imputazioni, ravvisando, per le prime trenta, la propria competenza per territorio sulla base del criterio residuale di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., della residenza dell'indagato (in Bastia Umbra) - non essendo determinabile il luogo della riscossione del profitto delle truffe per essere lo stesso stato accreditato su «di un conto corrente acceso online e privo di sedi fisiche» (così l'ordinanza impugnata) - e, per le altre, dal n. 31) al n. 49) dell'imputazione provvisoria, la competenza per territorio del Tribunale di Belluno sulla base del criterio di cui all'art. 8, comma 1, cod. proc. pen., del luogo di consumazione di queste ultime truffe, in quanto il relativo profitto era stato accreditato su conti correnti "fisici" accesi nella Provincia di Belluno. Ciò evidenziato, il ricorrente deduce che il Tribunale di Perugia, ai fini della determinazione della competenza per territorio, avrebbe dovuto avere riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero e, comunque, disattendere la predetta «diversa ed erronea» «configurazione delittuosa» del G.i.p. del Tribunale di Perugia, ritenendo la continuazione tra tutte le truffe sopra menzionate (quelle di cui ai capi da 1 a 30 dell'imputazione provvisoria e quelle di cui ai capi da 31 a 49 dell'imputazione provvisoria), con la conseguenza che «[i] reati tutti contemplati nei singoli capi di imputazione, pertanto, si rivelano di pari gravità, connessi ed avvinti da un unico disegno criminoso, in conformità alla configurazione resa dalla medesima Procura di Perugia, esclusivamente competente per la formulazione della contestazione, non operando i criteri suppletivi di cui all'art. 9, comma II, bensì quelli derivanti dal combinato disposto di cui agli art, 8 c.p.p., comma I e 16 c.p.p., comma I, in virtù dei quali la competenza va radicata nel luogo in cui, per uno o alcuno di essi, è nota la consumazione». Con l'ulteriore conseguenza che, poiché «è pacifico come il presunto responsabile, in molti casi, abbia utilizzato i conti correnti accesi "fisicamente" in Cortina d'Ampezzo (BL) o presso istituti aventi sede in provincia di Belluno, ivi confluendo le somme derivanti dai contratti incriminati», ciò avrebbe dovuto comportare la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Perugia in favore di quello di Belluno. Il ricorrente rappresenta poi che l'inapplicabilità dell'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., sarebbe ulteriormente confermata «dalla conclamata fittizietà, melius inesistenza, della residenza indicata nei capi di imputazione, essendo pacificamente noto all'autorità inquirente come il risalente recapito, non rispondente ad un luogo fisico, non potesse assumere alcuna rilevanza giuridica, a maggior ragione, ai fini dell'applicazione del [citato] criterio suppletivo» di determinazione della competenza per territorio. Il D C lamenta ancora la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata sempre in punto di competenza territoriale in quanto il Tribunale di Perugia prima mostrerebbe «di aderire, prima facie, alla configurazione unitaria del quadro probatorio disegnato dalla Procura» poi «legittima[...], in palese contraddizione con il precedente assioma ed in totale assenza del necessario e consequenziale iter logico giuridico, la pronunzia devolutiva della competenza, resa dal G.I.P., con riferimento ai capi dal 31) al 49), stante l'applicabilità dell'art. 8 c.p.p., comma I, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità, per le fattispecie di "truffa on line"». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza e «falsa» applicazione del combinato disposto degli artt. 640, secondo comma, n.
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