Cass. civ., sez. II, sentenza 13/09/2018, n. 22364

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 13/09/2018, n. 22364
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22364
Data del deposito : 13 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso 16743-2014 proposto da: TEDESCHI E, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE REGINA MARGHERITA

140, presso lo studio dell'avvocato A M F, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

2018 contro 966 TEDESCHI RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI

53, presso lo studio dell'avvocato G N, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6157/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2018 dal Consigliere E P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L C che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato F A M, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato N G, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata in data 19 novembre 2013, ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da E A e da E T, ed inefficace l'appello incidentale tardivo proposto da R T avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21738 del 2006. 1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 1999 da E T, il quale aveva agito nei confronti della madre E A e del germano R T per lo scioglimento della comunione ereditaria in successione del padre, V T, deceduto nel 1988. L'attore aveva chiesto, inoltre, il rendiconto e la condanna del germano ad eliminare i lavori realizzati sull'immobile sito in Roma, immobile che, insieme al villino sito in Ladispoli, costituiva oggetto della comunione ereditaria.

1.2. Il Tribunale aveva disposto lo scioglimento della comunione sugli immobili indicati, attribuendo a ciascuna parte 1/3 dei beni, con relativi conguagli;
aveva condannato R T a corrispondere al germano Emidio 5.000 euro a titolo di indennità per il mancato godimento del lastrico solare dell'immobile sito in Roma, previo rigetto della domanda di ripristino dello stato dei luoghi;
aveva ordinato l'installazione di una scala retrattile sul pianerottolo dell'ultimo piano del medesimo immobile, a spese di tutte le parti in misura di 1/3 ciascuna.

2. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da E A e da E T, per genericità delle censure, argomentandone al contempo l'infondatezza.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso E T, in proprio e nella qualità di erede di E A, nel frattempo deceduta, sulla base di dieci motivi, ai quale resiste R T con controricorso. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.2. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. "anche per omessa motivazione" in ordine alla ritenuta inammissibilità del primo motivo di appello di E A, con il quale la sentenza del Tribunale era stata contestata l'assegnazione disomogenea dei beni e il conseguente valore eccessivo dei conguagli, tra l'altro in difformità dalle indicazioni contenute nella CTU e senza motivare il dissenso.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. "anche per omessa motivazione" in ordine alla ritenuta inammissibilità del primo e del secondo motivo dell'appello proposto da E T, aventi ad oggetto rispettivamente il rigetto della domanda di riduzione in pristino e l'assegnazione degli immobili. Con riferimento alla decisione che aveva negato la riduzione in pristino, il ricorrente lamenta anche la violazione e falsa applicazione degli artt. 1102, 1105, 1054 cod. civ.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. "anche per omessa motivazione" in ordine alla assegnazione degli immobili, nonché violazione dell'art. 729 cod. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il ricorrente evidenzia che con il gravame si contestava l'assegnazione degli immobili senza giustificazione della deroga al criterio dell'estrazione a sorte.

4. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per ragioni di connessione, sono in parte infondate e in parte inammissibili.

4.1. In premessa occorre chiarire che la Corte d'appello, pur avendo dichiarato l'inammissibilità per genericità dei motivi di gravame proposti da E A e da E T, li ha esaminati ed ha evidenziato le ragioni per cui gli stessi motivi non erano idonei a mettere in discussione la decisione del Tribunale. Di conseguenza, l'esame dei motivi di ricorso sarà svolto tenendo conto del contenuto di merito della decisione d'appello.
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