Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2023, n. 12471

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2023, n. 12471
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12471
Data del deposito : 24 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JAWARA ALAGIE nato il 09/02/1990 avverso l'ordinanza del 24/02/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere B C;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, E P, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, in iunzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di A J, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione n. 352/19 Siep, relativo alla pena di anni uno, mesi undici e giorni ventotto di reclusione, in ragione della sua omessa notifica al condannato, in uno al contestuale decreto di sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., funzionale alla presentazione di istanza diretta ad ottenere misure alternative. Il provvedimento oggetto di ricorso fonda il rigetto sulla carenza di sanzione per il caso di omessa notifica al condannato dell'ordine di esecuzione, unitamente al decreto di sospensione dell'esecuzione, rispetto a quella prevista per l'omessa notifica al difensore, ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen., (notifica al difensore, nella specie, assicurata), richiamando anche precedente di legittimità in termini. Inoltre, si ritiene che l'eccepita nullità potrebbe, al più, rientrare in quelle di ordine generale, sanabile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., sanatoria che si considera verificata nel caso di specie in cui, prima dell'inizio dell'esecuzione della pena, avvenuto il 21 luglio 2021, il difensore, con atto sottoscritto dal condannato, in data 17 giugno 2019, aveva chiesto misure alternative alla detenzione, evidenziando, peraltro, che in quella stessa sede la difesa aveva prodotto nomina fiduciaria sottoscritta dal condannato.

2.Avverso la descritta ordinanza, hai proposto tempestivo ricorso il condannato, a mezzo del difensore avv. A. Gregorace, il quale denuncia vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 dlisp. att. cod. proc. pen.

2.1.11 primo motivo denuncia inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità. Si deduce che l'ordine di esecuzione non risulta mai notificato al condannato personalmente, in violazione dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. che opera quale norma speciale, perché relativa all'esecuzione di perle detentive brevi, rispetto all'art. 655, comma 5, cod. proc. pen., richiamando giurisprudenza indicata come in termini (Sez. 3, n. 9890 del 2003). Si deve, per il ricorrente, distinguere tra ordine di carcerazione e ordine di esecuzione di pene detentive brevi: il primo non deve essere notificato al condannato per evitare possibili fughe, il secondo, invece, deve essere notificato per consentire la richiesta di misure alternative.
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