Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2010, n. 26126

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In tema di IVA, l'art. 41, comma sesto, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo in vigore , anteriore all'intervento abrogativo e sostitutivo operato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), nel disporre che al cessionario di beni o committente di servizi si applichino, in caso di omessa o irregolare fatturazione e mancata regolarizzazione, <>, considera tale prelievo, compreso quello d'importo pari all'imposta, quale sanzione, ferme restando le obbligazioni verso l'erario del cedente di beni o prestatore di servizi per l'imposta, le sanzioni a suo carico e le dichiarazioni annuali. Pertanto, in virtù del principio di legalità stabilito dall'art. 3, comma terzo, d.lgs. n. 472 del 1997, anche riguardo a detto prelievo, qualificato dall'art. 41, cit., si applica la norma posteriore (e cioè l'art. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997), più favorevole al contribuente.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2010, n. 26126
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26126
Data del deposito : 27 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. P R - Presidente di Sezione -
Dott. A E - rel. Presidente di Sezione -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL QUADRIFOGLIO s.p.a. in liq., con sede in *Castiglion Fiorentino*, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dagli Avvocati Prof. M M, Prof. P F del foro di Firenze, e dall'Avv. A A del foro di Arezzo;
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. F B del foro di Roma, in Roma, via Ardea 1/b;

- ricorrente -

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale di Firenze, sez. 26, n. 42/26/06, depositata il 24 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del presidente di Sezione dott. E A;

udito, per la società ricorrente, l'avvocato Puri per delega dei difensori, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udita, per l'Agenzia controricorrente, l'Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell'Avvocato Sergio Fiorentino, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Iannelli Domenico, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. La Guardia di Finanza di Arezzo effettuava nei confronti della società ricorrente, operante nel settore dell'oreficeria, una verifica fiscale conclusasi con elevazione di processo verbale di constatazione del 29 giugno 2000. Nel corso della verifica venivano acquisiti appunti che apparivano riferibili ad operazioni extra - contabili. Iniziatasi anche indagine penale per i reati di cui agli artt. 490, 351 e 334 cod. pen., in relazione ad affermate manomissioni e falsificazioni della documentazione extra - contabile, il pubblico ministero disponeva perquisizioni, a seguito delle quali venivano rinvenuti quattro supporti magnetici che, secondo i militari operanti, contenevano tutte le movimentazioni del metallo indicate nella contabilità ufficiale e, separatamente, le movimentazioni reali.
Sulla scorta del processo verbale di constatazione l'ufficio i.v.a. di Arezzo contestava alla società, con avviso di rettifica relativo al 1996, l'omessa autofatturazione di operazioni imponibili, l'omessa fatturazione di operazioni imponibili e la presentazione della dichiarazione annuale con dati non conformi al reale volume di affari.

1.2. Con sentenza del 4 marzo 2003 la commissione tributaria provinciale di Arezzo respingeva il ricorso della Quadrifoglio e tale decisione veniva confermata dalla commissione tributaria regionale della Toscana, la quale rigettava l'appello della società. Quest'ultima proponeva, quindi, ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, i primi cinque dei quali contenevano censure in tema di regolarità dell'acquisizione delle prove, di corrispondenza tra domanda e pronuncia, di applicazione dei principi in tema di onere della prova.
Col sesto motivo, inoltre, veniva dedotta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8;
D.Lgs. n.472 del 1997, art. 3, comma 3;
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41, comma 6, (nel testo all'epoca vigente, prima dell'abrogazione da parte del
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 16, comma 6), e del principio del favor rei;
in relazione all'art. 360 c.p.c., n.

3. La ricorrente, ribadendo la tesi già esposta nei giudizi di merito, sostiene che erroneamente è stata applicata la disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41, comma 6, in quanto, trattandosi di sanzione, avrebbe dovuto applicarsi, anche d'ufficio, il principio del favor rei (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3), a seguito dell'abrogazione dell'art. 41 da parte dell'art. 16, comma 8, dello stesso D.Lgs., che per il cessionario il quale abbia acquistato beni o servizi senza fattura prevede solo una sanzione pari al 100% del tributo, senza che sia possibile (come previsto nell'art. 41) irrogare anche il versamento dell'imposta, dovuto soltanto dal cedente, e cioè dal soggetto passivo i.v.a. Formula, quindi, il seguente quesito di diritto:
"si chiede alla Suprema Corte di statuire che l'osservanza del principio del favor rei comporta l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole al contribuente, salvo il limite della definitività dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. Ne consegue che, laddove il cessionario o committente non provveda alla regolarizzazione (emissione di autofattura) di acquisti di beni o servizi senza fattura o con fattura irregolare, è applicabile il disposto del D.Lgs. n. 411 del 1997, art. 6, comma 8, con esclusione dell'imposta dovuta in quanto nel D.P.R. n. 633 del 1972, abrogato art. 41 tale versamento rivestiva carattere di prestazione pecuniaria a titolo di sanzione impropria".
Con ordinanza pronunciata all'udienza dell'11 dicembre 2009, la Sezione tributaria della Corte, ritenuto che potesse non condividersi l'orientamento dominante della propria giurisprudenza circa la natura sanzionatoria o non sanzionatoria dell'obbligo di pagamento dell'i.v.a. previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41, comma 6, e quindi sull'applicabilità del principio del favor rei, rimetteva la causa al Primo Presidente, che ne disponeva l'assegnazione alle Sezioni Unite.
p.

2. Il contesto normativo e la giurisprudenza

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