Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2023, n. 2339

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Massime1

In materia di tributi armonizzati l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nascente dalla normativa UE prescinde dall'accesso presso i locali dell'Ufficio, essendo onere della parte contribuente dimostrare che se fosse stato messo in condizioni di dedurre prima dell'emissione dell'accertamento l'esito del procedimento sarebbe stato ragionevolmente diverso in relazione a quanto dalla stessa parte dedotto. Pertanto, se è da escludere, per i tributi non armonizzati, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Amministrazione finanziaria, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale analoga a quella comunitaria ed essendo pertanto configurabile solo se risulti specificamente sancito, è altrettanto vero che la previsione, viceversa, di un tale obbligo per i tributi armonizzati non significa che dalla sua violazione scaturisca sempre e comunque l'invalidità dell'atto, essendo il contribuente tenuto ad assolvere all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, senza proporre un'opposizione meramente pretestuosa.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2023, n. 2339
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2339
Data del deposito : 25 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Con processo verbale di constatazione fatto il 18 giugno 2012, in capo al ricorrente veniva rilevato maggiore reddito imponibile per circa due milioni di Euro sull'anno di imposta (------), in ragione del suo controllo sulla Società Tecnica e Promozione Sportiva Dilettantistica Srl di cui era stato socio ed amministratore, donde veniva emesso atto impositivo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3, ritenendo trattarsi di interposizione di persona.

Il contribuente ha rilevato di aver ceduto le quote della predetta società alla Italian Figaro s.a., ancora il 23 novembre 2009, cui era seguita la fusione per incorporazione con quest'ultima. S affermava non poter essere beneficiario di maggior reddito e che i documenti relativi all'incorporata erano stati da lui trasmessi al procuratore dell'incorporante, cui solo potevano essere chiesti chiarimenti. Il che era portato a giustificazione della circostanza di non aver dato riscontro agli inviti di chiarimento indirizzatigli dall'Ufficio.

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne rigettava l'appello affermando che mentre l'Ufficio ha evidenziato molteplici elementi presuntivi (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno (------), irreperibilità dello stesso nel luogo di residenza all'epoca della verifica, assenza di qualsivoglia struttura societaria presso la sede sociale, assenza di documentazione riferita alla società presso l'intermediario incaricato della presentazione della dichiarazione dei redditi della società etc.) per contro la parte contribuente non ha fornito alcun elemento documentale (bilanci societari oppure estratti conto della società e/o personali) per confutare la ricostruzione dell'Ufficio e in questo quadro e nell'assenza radicale di scritture contabili risulta legittimo l'accertamento induttivo nei confronti del contribuente ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, fondato sugli elementi (volume d'affari e totale degli acquisti) desunti dalla dichiarazione dei redditi presentata dalla società, tanto più in ragione della sua irreperibilità e dell'assenza di strutture societarie all'epoca della verifica nonchè dell'avvenuta richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Ufficio rimasta senza esito cosicchè era ritenuta infondata la doglianza del contribuente relativa all'asserita violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e lo stesso contribuente, nel suo appello, espone che non avrebbe potuto fornire all'Ufficio la documentazione richiesta per averla consegnata al procuratore della società Italian Figaro all'atto della cessione della società, senza però enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere.

La parte privata ricorre per cassazione affidandosi a due motivi, cui replica con tempestivo controricorso l'Avvocatura generale dello Stato.

L'affare era chiamato all'adunanza della VI sezione di questa Corte per il giorno 8 giugno 2022 ove era rimesso alla trattazione avanti alla Sezione Tributaria. In prossimità di quell'adunanza la parte contribuente depositava memoria a sostegno delle proprie ragioni ed in prossimità dell'odierna udienza ha depositato ulteriore memoria.

Ragioni della decisione

.I. Vengono proposti due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 bis per avere la sentenza impugnata considerato legittimo l'avviso di accertamento nonostante non fosse stato esperito il contraddittorio preventivo sulla base della considerazione che il

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