Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/1986, n. 3060

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Il principio statuito dall'art. 155 (richiamato dall'art. 317) cod. civ. - per cui le decisioni di maggior importanza per il minore devono essere adottate da parte di entrambi i genitori (ancorché separati o divorziati), con correlativo intervento del giudice minorile in caso di loro disaccordo - trova limite nell'ipotesi in cui sia "diversamente stabilito": come nel caso in cui, per determinati aspetti o momenti della vita del minore (nella specie vacanze all'estero con uno dei genitori) sia stata preventivamente dettata una certa disciplina dal giudice dello scioglimento del matrimonio, nell'ambito dei "provvedimenti relativi alla prole" che egli può adottare ex art. 6 della legge 1970 n. 898.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/1986, n. 3060
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3060
Data del deposito : 7 maggio 1986

Testo completo

Il principio statuito dall'art. 155 (richiamato dall'art. 317) cod. civ. - per cui le decisioni di maggior importanza per il minore devono essere adottate da parte di entrambi i genitori (ancorché separati o
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