Cass. civ., sez. I, sentenza 23/12/2010, n. 26046

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La clausola compromissoria, apposta ad un contratto di affitto d'azienda, è inidonea ad attribuire agli arbitri la cognizione sulle obbligazioni originate dal contratto di transazione, con il quale il primo sia stato consensualmente risolto e siano stati diversamente regolati i rapporti fra le parti senza richiamare il contratto di affitto, in quanto il principio dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio in cui è stata inserita ne comporta l'estensione alle sole cause di invalidità di questo, purché ad esso non esterne, mentre ne esclude l'ultrattività in ordine ai rapporti derivanti da contratti successivi, neppure indirettamente menzionati nella clausola stessa e di cui il precedente negozio costituisca ormai soltanto un mero antecedente storico.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 23/12/2010, n. 26046
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26046
Data del deposito : 23 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8626-2005 proposto da:
ITALKALI S.P.A. (p.i. *02425570823*), in persona del Presidente del C.d.A. pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso l'avvocato PELLEGRINO GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PELLEGRINO GIANLUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
PE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

- intimata -
sul ricorso 12199-2005 proposto da:
INDUSTRIA SALI POTASSICI E AFFINI - I.S.P.E.A. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F. *00115820821*), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l'avvocato POTTINO GUIDO, rappresentata e difesa dall'avvocato SCIARRINO LUIGI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ITALKALI - SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso l'avvocato PELLEGRINO GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PELLEGRINO GIANLUIGI, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1361/2004 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato PELLEGRINO GIOVANNI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato CUCCIA ANDREA, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento dell'incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso principale, inammissibilità del terzo e rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Palermo con sentenza del 20 dicembre 2004 ha respinto l'impugnazione della soc. AL contro il lodo arbitrale reso il 14 febbraio 2002, che aveva dichiarato inammissibili i quesiti proposti da detta società in relazione a pretese avanzate nei confronti della s.p.a. Ispea con la quale era intercorso in data 31 ottobre 1980 un contratto di affitto di aziende: minerarie, nel quale era stata apposta una clausola compromissoria:ciò perché in un precedente giudizio tra le medesime parti la stessa Corte aveva accertato che detto contratto si era sciolto a seguito di contratto di transazione stipulato il *12 giugno 1991*;
e perché i rapporti tra di esse erano stati regolati da quest'ultimo contratto dalle cui pattuizioni non rientranti nella clausola compromissoria,derivavano le richieste dell'AL.
Per la cassazione della sentenza quest'ultima ha proposto ricorso per tre motivi;
cui ha resistito con controricorso l'Ispea che ha formulato a sua volta ricorso incidentale per un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno,anzitutto riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. perché proposti contro la medesima sentenza.
Con il primo motivo del principale l'AL, deducendo violazione dell'art. 2909 cod. civ., nonché vizi di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere, da un lato, dato atto che nel pregresso giudizio era stata accertata l'esistenza di una transazione stipulata tra le parti nel *1991*, con la quale era stato previsto il trasferimento della proprietà dei complessi industriali ad essa società, nonché regolati i diritti e gli obblighi delle parti conseguenti al trasferimento;
ma dall'altro, trascurato che quest'ultimo non era in realtà avvenuto, perciò mantenendo i diritti e gli obblighi reciproci prodotti dalla cessazione dell'affitto. E con il terzo aggiunge che

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