Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/05/2009, n. 12243
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Alle sentenze di non doversi procedere, perchè il reato è estinto per prescrizione o amnistia, non può riconoscersi alcuna efficacia extrapenale, sicchè nel giudizio promosso contro l'imputato per ottenere il risarcimento del danno, il giudice civile, pur tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale e pur potendo ripercorrere lo stesso "iter" argomentativo del giudice penale e giungere, quindi, alle medesime conclusioni, deve tuttavia interamente ed autonomamente rivalutare il fatto.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO RI - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11746/2007 proposto da:
IP RI, ([...]) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARZI MASSIMO FILIPPO, rappresentato e difeso dall'avvocato LIOTTA MAURIZIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
e contro
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIANA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 23/2006 del TRIB. SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 03/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2009 dal Consigliere Dott. CURCURUTO FILIPPO;
udito l'Avvocato MARZI Massimo Filippo, per delega dell'avvocato LIOTTA Maurizio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia aveva condannato RI OL a risarcire all'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Siciliana, in quanto titolare del demanio idrico regionale, il danno derivantegli dalla sottrazione, fra il 1976 e il 1981, di un determinato quantitativo di acqua pubblica da un pozzo situato in un fondo di Sofia ON, madre del OL, in misura eccedente quella necessaria per l'irrigazione del terreno.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, premesso che per tale fatto il OL era stato prosciolto per amnistia, in ragione della speciale tenuità del danno, dal delitto di furto aggravato continuato di quantitativi d'acqua concessi all'AP (Azienda municipalizzata acque Palermo) e da lui abusivamente estratti, ha considerato che egli fosse legittimato passivamente rispetto all'azione risarcitoria, proposta sul fondamento della sentenza penale che aveva accertato il prelievo ad opera del OL, ritenuto detentore e gestore del pozzo da cui l'acqua era stata sottratta.
Quanto alla prova della responsabilità, il TSAP ha fatto riferimento alla sentenza penale, osservando che il OL non era stato assolto con una formula escludente il "fatto materiale" della sottrazione dell'acqua da parte sua, circostanza, per contro, ritenuta sussistente in sede penale, visto che il proscioglimento era dovuto unicamente all'applicazione dell'amnistia, consentita dal riconoscimento dell'attenuante del danno lieve. In altri termini, l'accertamento, contenuto nella sentenza penale, della sottrazione dell'acqua da parte del OL, nella quantità di 13 litri al secondo dal 1976 al 1981, eccedente quella necessaria alla irrigazione del fondo, con la piena consapevolezza del carattere abusivo di questa ed al fine di favorire se stesso o la propria madre proprietaria del fondo, era il presupposto del proscioglimento, per effetto dell'applicazione dell'attenuante, tenuto conto del lieve valore delle singole derivazioni unitariamente considerate, secondo l'indirizzo giurisprudenziale che nel reato continuato considera valutabile il danno provocato dai singoli episodi delittuosi. Secondo il TSAP l'accertamento delle predette circostanze (fatto oggettivo della sottrazione, consapevolezza della sua abusività, volontarietà della condotta, fine di profitto) in sede penale esplicava effetto vincolante anche in sede civile a norma dell'art.654 c.p.p.. D'altra parte, le trattative condotte dal ON con l'Azienda per concludere il contratto che gli avrebbe consentito di sottrarre acqua da fornire all'altro contraente, e le sue istanze all'Assessorato per ottenere la concessione, poi assentita per soli 2,60 litri al secondo, confermavano la piena consapevolezza del OL circa l'abuso da lui perpetrato con la sottrazione di 13 litri al secondo. Non era necessaria, pertanto, alcuna indagine sul fatto materiale della sottrazione e sugli aspetti soggettivi della condotta, che, del resto, si sarebbe posta in contrasto con il giudicato penale. Il TSAP osservava quindi che il proprietario di un fondo in base al R.D. n. 1775 del 1933, art. 93, ha facoltà, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, di estrarre ed utilizzare liberamente le acque sotterranee per "usi domestici", ivi compresi quelli per la irrigazione. Tuttavia nella zona soggetta a tutela vi è competenza esclusiva dell'autorità amministrativa per la autorizzazione e concessione per la eduzione ed utilizzazione delle acque. Nel caso di specie vi era stata concessione in favore dell'AP per la eduzione dal pozzo ON di litri 45 al secondo di acqua, comprensivi di litri 2, 60 al secondo per la ditta ON Sofia, per gli usi irrigui del fondo.
Di conseguenza la sottrazione di acqua da parte del OL nella misura di 13 litri al secondo, eccedendo quella consentita, aveva prodotto all'Assessorato un danno, la cui liquidazione ad opera del primo giudice, mediante utilizzazione degli stessi parametri tenuti presenti dal giudice penale, con deduzione dei costi di estrazione e sollevamento alla bocca del pozzo, doveva essere riconfermata, essendo stata oggetto di censure da parte del OL in termini generici ed indeterminati.
Di questa sentenza RI OL chiede la cassazione con ricorso per quattro motivi. L'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Siciliana è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.;
artt. 151 e 185 c.p.;
artt. 651, 652, e 654 c.p.p., sulla base, in sintesi degli argomenti che seguono.
Il nuovo codice di procedura penale nell'ambito delle sentenze di proscioglimento distingue nettamente fra pronunzie di assoluzione e pronunzie di non doversi procedere perché l'azione penale non poteva essere iniziata o non doveva essere proseguita.
L'art. 654 di detto codice attribuisce alle sentenze di assoluzione autorità di giudicato, nel giudizio civile o amministrativo, quando in esso si controverte intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale.