Cass. pen., sez. VII, ordinanza 16/07/2018, n. 32558

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 16/07/2018, n. 32558
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32558
Data del deposito : 16 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: C S nato a SIRACUSA il 25/07/1964 avverso la sentenza del 05/03/2018 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere L R;
Ritenuto: -- che il Tribunale di Caltagirone, con con la sentenza in epigrafe indicata ha applicato a C S la pena concordata, ex articolo 444 C.P.P., in ordine ai reati dì cui agli artt. 44, lett. b), 93 e 95 d.PR. 380\01 per la realizzazione di un edifico in totale difformità dal permesso di costruire;
-- che, in tema di "patteggiamento", il rito prescelto non consente la prospettazione, in sede di legittimità, di questioni che risultino incompatibili con la richiesta di applicazione della pena formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché l'accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e 'al consenso a essa prestato. (Sez. V n. 21287, 04 giugno 2010;
Sez. Il n. 5240, 14 gennaio 2009). -- che, nella fattispecie, il giudice ha compiutamente richiamato le risultanze degli atti di indagine acquisiti ed ha rilevato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell'insussistenza delle condizioni di applicabilità dell'articolo 129 C.P.P. -- che l'ordine di demolizione non ha natura discrezionale, con la conseguenza che lo stesso deve essere emanato anche in caso di decreto penale o di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (cfr. Sez. III n. 24265 del 22/05/2007, Tsegai, non massimata) anche in difetto di accordo tra le parti (Sez. 3, n. 6128 del 20/1/2016, P.G. in proc. Apicella, Rv. 266285;
Sez. 3, Sentenza n. 24087 del 7/3/2008, Caccioppolli, Rv. 240539;
Sez. 6, n. 2880 del 10/6/2002 (dep. 2003), Gobbi, Rv. 223716;
Sez. Sentenza n. 64 del 14/1/1998, Corrado, Rv. 210128;
Sez. 3, n. 3107 del 2/1011997, Di Maro, Rv. 208836;
Sez. 3, n. 3123 del 28/9/1995, Cristof aro, Rv. 202794 ed altre prec. conf.) ;
-- che, conseguentemente, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.
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