Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2021, n. 13551

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2021, n. 13551
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13551
Data del deposito : 18 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 20925-2019 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente 2021 domiciliati in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso 91 l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati A S, ESTER ADA SCIPLINO, L M, E D R, G M, CARLA D'ALOISIO;

- ricorrenti -

contro

R G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'AMBA ARADAM, 24, presso lo studio dell'avvocato M D P, rappresentata e difesa dall'avvocato B E B;
- controrícorrente - avverso la sentenza n. 945/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/04/2019 R.G.N. 1575/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2021 dal Consigliere Dott. R M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato L M;
udito l'Avvocato M D P.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 16.4.2019, la Corte d'appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'Avv. Guendalina Romito non tenuta ad iscriversi presso la Gestione separata in relazione ai periodi nei quali aveva prodotto un reddito inferiore ai minimi previsti per l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Cassa Nazionale Forense. La Corte, in particolare, ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per coloro che esercitano abitualmente la professione di avvocato e che non sono tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense, il fatto che la professionista avesse percepito redditi di importo inferiore a C 5.000,00 rappresentasse un indizio della natura occasionale dell'attività svolta, rispetto al quale l'Istituto non aveva dato prova alcuna a supporto della sua natura abituale. Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. L'Avv. Guendalina Romito ha resistito con controricorso

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995, 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), 21 comma 8, I. n. 247/2012, e 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione di un reddito inferiore alla soglia di C 5.000,00, di cui alla norma ult. cit., costituisse elemento sintomatico decisivo ai fini della valutazione dell'occasionalità della prestazione, senza considerare le ulteriori circostanze acquisite al processo e rimaste incontestate, vale a dire il mancato inserimento del reddito da lavoro autonomo tra i redditi diversi ai fini fiscali e la titolarità di partita IVA. Il motivo è infondato. Va premesso che, ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), questa Corte, sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è
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