Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2013, n. 1000
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In tema di brevetto per modello di utilità, l'imitazione servile del prodotto di impresa concorrente può configurare atto di concorrenza sleale a prescindere dalla circostanza che il prodotto imitato costituisca oggetto di privativa; tuttavia, il danno cagionato dalla commercializzazione in tale ipotesi non è "in re ipsa", ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito di violazione di privativa rispetto alla distorsione della concorrenza, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, solo tale avvenuta dimostrazione consentendo al giudice di passare alla liquidazione del danno.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. B G M - rel. Presidente -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. L A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SZA
sul ricorso 34502-2006 proposto da:
RUFFO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APUANIA 12, presso l'avvocato L M, rappresentata e difesa dall'avvocato B G, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
WESTEND CLOTHING COMPANY MBH, PORSCHE ITALIA S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, P. LE CLODIO 32, presso l'avvocato C L, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato C S, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1625/2005 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2012 dal Consigliere Dott. G M B;
udito, per le controricorrenti, l'Avvocato i CIABATTINI (preliminarmente deposita istanza di fallimento della Soc. Westend in fotocopia e lingua tedesca. La Corte autorizza l'acquisizione riservandosi ogni decisione in merito) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 670 c.p.c. in data 21 gennaio 1997, la s.p.A. R chiese al Tribunale di Pisa il sequestro di alcune valigie commercializzate da P Italia spa, contenenti capi di abbigliamento. Sosteneva la avvenuta contraffazione del proprio marchio e/o prodotto, brevettato come modello di utilità denominato "progetto pilota" tanto in Italia che in alcuni paesi europei, a mezzo della valigia oggetto della domanda di sequestro. Precisava che tale modello di utilità era costituito da un set di viaggio comprensivo di valigia a due valve contenente al suo interno capi di vestiario ed accessori. Precisava che nella prima parte del 1995 era stata contattata essa attrice dalla W Clothing Company di Amburgo che dichiarandosi fornitrice di accessori delle autovetture P aveva manifestato interesse all'acquisto di un certo quantitativo di oggetti rientranti nel modello di utilità predetto. Precisava che la W aveva chiesto talune modifiche e che detta richiesta essa attrice aveva aderito, fin quando era venuto a conoscenza che la P stessa vendeva le proprie autovetture fornendo agli acquirenti un accessorio del tutto simile a quello da essa prodotto e protetto dal brevetto di modello di utilità. Sosteneva dunque l'intento fraudolento da parte di Westtern e lamentava gravi danni in conseguenza del comportamento descritto. Il sequestro veniva autorizzato. R spa proponeva domanda di merito nei confronti di W e P Italia S.p.A. con citazione dell' aprile 1997, chiedendo il risarcimento del danno nella misura di 1 miliardo di lire. Si costituivano con separati atti W e P chiedendo il rigetto della domanda. In via riconvenzionale domandavano la dichiarazione di nullità del brevetto italiano per modello di utilità vantato dall'attrice e posto a fondamento delle sue domande. Chiedevano altresì la condanna dell'attrice medesima risarcimento del danno per la turbativa commerciale posta in essere. Il Tribunale dopo aver dichiarati inammissibili le domande che l'attrice aveva proposto successivamente alla citazione, le respingeva nel merito.
Accoglieva invece le riconvenzionale di W e P e dichiarava la nullità del brevetto per modello di utilità a suo tempo concesso a R s.p.A. Quest'ultima proponeva appello. Resistevano W e P. La Corte di Firenze rigettava l'appello.
Il giudice di secondo grado rilevava anzitutto che il Tribunale aveva esattamente dichiarato tardive le domande di risarcimento del danno da concorrenza sleale per imitazione servile, appropriazione dei pregi, slealtà professionale, e altresì quella di violazione della buona fede precontrattuale. Rilevava infatti che R spa nel suo atto introduttivo del giudizio non aveva invocato la tutela degli artt. 2598 e 1337 c.c., non potendosi a tal fine ritenere idonea una generica descrizione in fatto delle trattative intercorse con una sola le convenute. Correttamente dunque, secondo il giudice fiorentino, il Tribunale aveva ritenuto inammissibile in quanto nuove tanto la domanda di concorrenza sleale quanto quella di una responsabilità precontrattuale da parte delle convenute. Tali domande infatti non avevano costituito mera emendatio libelli ma invece, in quanto fondate su diversa causa pretendi rispetto alla originaria unica domanda di violazione del brevetto avevano dato luogo a mutatio libelli. Confermava quindi la statuizione del primo giudice concernente la dichiarata nullità del brevetto ottenuto da R.
Premessa in proposito la necessità di individuare quale presupposto della protezione del modello industriale,una novità od una originalità, tali da apportare un miglioramento della efficienza o della comodità di impiego del prodotto noto,riteneva insussistente nella specie siffatto apporto. La valigia R, infatti, precisa il giudice di secondo grado, non presentava un valore individualizzante distintivo tale da renderla originale ma in realtà si presentava come la generalità dei prodotti consimili già noti al mercato. Contro questa sentenza ricorre per cassazione con atto articolato su due motivi R s.p.a. Resiste con controricorso W. MOTIVI DELLA DECISIONE