Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2023, n. 18907

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2023, n. 18907
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18907
Data del deposito : 5 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PAPPALARDO LUIGI nato a TORINO il 25/05/1966 SORBA MASSIMILIANO nato a MONCALIERI il 12/07/1988 RESIO MATTEO nato a TORINO il 10/11/1981 avverso l'ordinanza del 06/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere R P;
lette/sentite le conclusioni del PG A V udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 6.9.2022 il Tribunale di Torino ha confermato i decreti di sequestro probatorio emessi dal P.M. e, segnatamente, il decreto del 12.7.2022- avente ad oggetto smartphone e supporti informatici in grado di contenere file audio o video relativi a notizie e immagini attinenti alla vita privata, nonché strumenti di ripresa visiva o sonora in grado di acquisire indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata - e il decreto del 19.07.2022- avente ad oggetto le copie forensi del materiale informatico già sequestrato in data 2.12.2021- emessi nei confronti di P L, destinatario unicamente del primo decreto, nonché di S M e R M, destinatari di entrambi i decreti, in relazione a due ipotesi di reato (in data 20.3.2021 e 30.4.2021), provvisoriamente loro ascritte ex art. 615- bis c.p., per essersi indebitamente procurati notizie o immagini attinenti alla vita privata di persone.

1.1.Con riferimento al primo fatto, in ordine cronologico, avvenuto a Sassuolo il 20.03.2021, R e S, secondo la contestazione mossa, si sarebbero indebitamente procurati notizie o immagini attinenti alla vita privata di persone ricoprenti ruoli dirigenziali della Kerakoll s.p.a. mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora installati presso il Green lab Kerakoll. Con riferimento al secondo fatto, avvenuto a Piacenza il 30.04.2021, R, S e Pappalado si sarebbero indebitamente procurati notizie private relative alla vita di dirigenti della Mapei s.p.a., mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora installati presso la sala riunioni dell'Hotel MH.

2. Avverso la suddetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il P, con atto a firma degli avv.ti Fabrizio Siggia e avv. P S, affidando le proprie censure a due motivi di ricorso, con i quali deduce:

2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 125 e 253 c.p.p., nonché il vizio di motivazione in relazione al fumus commissi delicti;
invero, il ricorrente ha premesso di essere stato coinvolto nel 2021 nell'attività relativa al medesimo procedimento, allorquando gli veniva notificato un decreto di perquisizione e sequestro in qualità di terzo interessato, decreto questo annullato dal tribunale del riesame per mancanza di pertinenzialità, con restituzione degli oggetti in sequestro solo dopo numerosi solleciti, mentre le copie forensi dei supporti informatici venivano restituite e distrutte lo scorso 30 luglio e, comunque, ad oggi il ricorrente non è ancora in possesso dei verbali tecnici delle operazioni compiute sui supporti informatici;
l'oggetto del provvedimento impugnato (smartphone, chiavette USB, ecc.) non è che l'esatta replica della misura cautelare reale precedentemente subita, che ha consentito agli inquirenti di rimanere in possesso di tutto il materiale in visione per parecchi mesi, con conseguente impossibilità di rinvenire ragioni giustificative del sequestro oggetto di impugnazione, se non quella di continuare ad avere tutta la documentazione nonostante ne fosse stata ordinata la distruzione;
l'attuale misura ablativa, dunque, risulta strumentale a reperire nuove attuali informazioni che coprono il periodo temporale tra il 2 dicembre 2021 e il 13 luglio 2022, periodo che, tuttavia, non ha attinenza con i fatti-reato in contestazione, le cui informazioni sono state già acquisite nel corso della precedente perquisizione ed analizzate dall'autorità giudiziaria e dalla P.G. per oltre 8 mesi;
nella fattispecie in esame non sono state eseguite intercettazioni illecite, in quanto, tutte le attività sono state svolte su espressa richiesta del cliente, presente agli incontri che, al termine di ogni servizio, ha sempre proceduto al pagamento delle fatture regolarmente emesse, con ciò riconoscendo e validando il lavoro resogli;
d'altra parte, nel caso di registrazioni effettuate alla presenza di uno dei partecipanti, esse non sono considerate intercettazioni e in ogni caso il materiale di interesse investigativo è stato nella disponibilità degli inquirenti dal 2.12.2021 al 30.07.2022, senza che nulla sia emerso in relazione ai reati contestati;
tra gli atti depositati dal P.M., si trovavano anche le chat tra R e S, nonché tra R e R che hanno interessato non solo il periodo in cui vengono ipotizzati i reati, cioè dal 20.3.2021 al 30.04.2021, ma anche il lasso di tempo che va dal mese di marzo a quello di dicembre 2021, da cui non emerge alcuna irregolarità;

2.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) c.p.p., per la violazione del principio di adeguatezza, proporzionalità, nonché del contraddittorio per omesso avviso all'interessato nel momento dell'acquisizione dei dati digitali sequestrati e della loro selezione e violazione dell'art. 103 c.p.p.;
invero, dall'apprensione dei beni sono trascorsi tre mesi e ciò ha permesso la copiatura mirata di quanto potesse essere di interesse per le indagini, copiatura che, però, risulta priva della fase di instaurazione del contraddittorio, anche durante la formazione dei mezzi di ricerca della prova;
agli agenti operanti, peraltro, era stata fornita dallo stesso P la password di accesso al device e da ciò sorge anche la violazione dell'art. 103 c.p.p., per essere stati appresi dati relativi all'attività difensiva dispiegata in favore del P in altro procedimento;
in particolare, alcuni dati memorizzati sui supporti informatici sequestrati non potevano essere prelevati e men che meno trattenuti in copia, in quanto attinenti ad attività svolte nell'ambito della difesa resa da uno degli odierni difensori (Avv. P S) nel procedimento penale n. 24047/15 R.G.N.R. a carico anche del P, all'epoca appartenente all'arma dei Carabinieri, per l'ipotesi di reato di cui all'art.323 c.p.;
d'altra parte i dati dei supporti informatici oggetto di sequestro nel presente procedimento erano stati già espunti dal tribunale del riesame, in accoglimento del ricorso proposto dall'indagato per violazione dell'articolo 103 c.p.p., sicchè l'ufficio di Procura ha reiterato una modalità di acquisizione dei dati già
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