Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/12/1979, n. 6530

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Massime3

E inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione che, per la sua oscura formulazione, non consente di intendere il significato e la portata della censura svolta. ( Conf 2363/74, mass n 370753; ( Conf 2834/71, mass n 354042).*

Poiche i patronati scolastici hanno, ai sensi dell'art 2 della legge 4 marzo 1958 n 261, una propria personalita giuridica di diritto pubblico, le prestazioni lavorative svolte a favore di uno di tali enti non possono essere considerate ai fini della Determinazione della retribuzione spettante ad un determinato soggetto ai sensi dell'art 2126 cod civ per l'attivita svolta successivamente a favore di un comune. ( V 5030/79, mass n 401680; ( V 4835/79, mass n 401457; ( V 3258/77, mass n 386796; ( V 3258/77, mass n 386795).*

La parte rimasta volontariamente contumace in primo grado non puo godere, nel giudizio di appello, di diritti maggiori di quelli che spettano alla parte che sia stata presente in quel primo giudizio e deve, di conseguenza, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e le decadenze gia verificatesi. (nella specie l'ente datore di lavoro, costituitosi solo nel giudizio di secondo grado, pretendeva che fosse negata validita alla prova testimoniale assunta nel giudizio pretorile senza la sua partecipazione). ( Conf 3868/78, mass n 393444, sulla prima parte; ( Conf 10/67, mass n 325610).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/12/1979, n. 6530
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6530
Data del deposito : 15 dicembre 1979

Testo completo

Poiche i patronati scolastici hanno, ai sensi dell'art 2 della legge 4 marzo 1958 n 261, una propria personalita giuridica di diritto pubblico, le
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