Cass. civ., sez. II, sentenza 04/11/2019, n. 28273
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 12160-2016 proposto da: SA NE COSTRUZIONI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
LARGO TRIONFALE
7, presso lo studio dell'avvocato L M, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
DE SANTIS ANGELA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.Dionisi 56, presso lo studio dell'avvocato G S, che la rappresenta e difende;
GEMA
96 SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANTONIO MUSA
21, presso lo studio dell'avvocato G M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P S;
INTESA SANPAOLO SPA GIA' SAN PAOLO IMI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE
2, presso lo studio dell'avvocato N G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G M;
GLI ASSICURATORI DEI LD'S, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE
REGINA MARGHERITA
278, presso lo studio dell'avvocato M F, che lo rappresenta e difende;
SPANO' MARIA LUISA, PORQUEDDU ANTONIO, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO SERRA, PAOLA SERRA;
STANGONI PIETRO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
COLOSSI
53, presso lo studio dell'Avvocato D E, rappresentato e difeso dall'Avvocato P C;
- controricorrenti -
nonchè
contro
FALLIMENTO DEL GRUPPO UNO INVESTIMENTI SRL, FALLIMENTO DELLA CALA CADDU SRL IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO FIN GEI SRL, LUCHETTI LUCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 75/2016 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI sezione distaccata di SASSARI;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2019 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato
SPINOSO
Luciano, con delega depositata in udienza dell'Avvocato Luigi MANNUCCI difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato
SOLIANI
Giovanni, difensore della sig.ra DE SANTIS A., che si è riportato al controricorso;
udito l'Avvocato
MANDARA
Giuseppe difensore della resistente SOC.
GEMA
96 SPA, che si è riportato al controricorso.
FATTI DI CAUSA
Per quanto ancora interessa in questa sede G 96 S.p.A (G) è rimasta aggiudicataria di un complesso immobiliare in Comune di Olbia nell'ambito di una espropriazione immobiliare promossa dall'allora Istituto Bancario S P di Torino S.p.A., ora Intesa S P S.p.A. (S P), nei confronti della società Cala Caddu s.r.l. in forza di mutuo fondiario garantito da iscrizione ipotecaria sui beni oggetto della esecuzione. La società ha poi appreso che la debitrice, con atti di disposizioni anteriori al pignoramento, ma successivi all'iscrizione ipotecaria, aveva alienato i beni ipotecati a due diverse società (la Luan Immobiliare s.r.l. e Gruppo Uno Investimenti s.r.I.). Gruppo Uno Investimenti aveva a sua volta venduto a Fin.Gei s.r.l. (Fingei). Fingei s.r.I e Luan Immobiliare avevano poi rivenduto alla SA.NE . Costruzioni s.r.l. (S), che risultava così proprietaria del complesso oggetto di pignoramento i in base ai registri immobiliari. Ha quindi chiamato nel giudizio la S e il creditore procedente S P dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania chiedendo farsi applicazione dell'art. 20 del r.d. n. 646 del 2005: c.d. principio dell'indifferenza a fini esecutivi dell'avvenuto trasferimento, non comunicato all'istituto. In via subordinata ha chiesto la condanna del S P al risarcimento del danno. Il relativo giudizio, nel quale sono stati chiamati o sono intervenuti i soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda (debitrice esecutata, le società prime acquirenti, il notaio che aveva predisposto la relazione G P e il consulente tecnico ing. P P S e la compagnia di assicurazione del notaio Assicuratori dei LD'S) è stato definito dal tribunale con sentenza che ha accolto la domanda della G, in applicazione della norma dell'art. 20 del r.d. n. 646 del 2005 invocata dall'attore. Contro la sentenza S, contumace nel giudizio di primo grado, ha proposto appello. Ha eccepito la nullità della notificazione della iniziale citazione e ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado. La corte d'appello ha ordinato la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello nei confronti di Intesa S P S.p.A., Gruppo Uno Investimenti s.r.I e Cala Caddu s.r.l. Si è costituita Intesa S P e ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione del termine perentorio assegnato dal giudice per la rinnovazione della citazione. Si sono costituite Gruppo Uno Investimenti e Cala Caddu s.r.l. e hanno aderito all'appello principale. Il processo d'appello, dopo avere subito due interruzioni, seguite da riassunzioni, a seguito del fallimento della Gruppo Uno Investimenti e della Cala Caddu s.r.I., è stato infine definito con la sentenza oggetto di ricorso, che ha accolto l'eccezione di estinzione del processo proposta da Intesa S P. Nello stesso tempo la corte di merito ha riconosciuto che, pur non ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, l'estinzione riguardava l'intero giudizio, sussistendo una ipotesi di dipendenza di cause, in quanto tutte fondate sul comune presupposto dell'opponibilità degli atti di disposizione del bene ipotecato nei confronti dell'aggiudicataria. Per la cassazione della sentenza S ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. Hanno resistito con controricorso G 96, Intesa S P, che ha eccepito il giudicato esterno in relazione a un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, De Santis Angela, già liquidatore della Immobiliare Luan s.r.I., Stangoni Pietro Paolo, Maria Luisa Spanò e Antonio Porqueddu, eredi di G P, gli Assicuratori dei LD'S. Sono rimasti intimati il fallimento Gruppo Uno, il fallimento Cala Caddu, il fallimento Fin.Gei s.r.I e Luca Lucchetti, nei cui confronti la ricorrente, a seguito dell'ordinanza di questa Corte del 20 dicembre 2018, ha eseguito la rinnovazione della notificazione. Hanno depositato memoria la S e Stangoni Pietro Paolo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In relazione a quanto affermato dalla ricorrente nella memoria la Corte osserva che la cancellazione della società S dal registro delle imprese è avvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione: conseguentemente non occorre, con riguardo a questo aspetto, assumere alcun provvedimento. Infatti nel giudizio di cassazione, in quanto dominato dall'impulso di parte, non sono applicabili le comuni cause di interruzione previste dalla legge (Cass.n. 3323/2014): è tale anche la cancellazione della società dal registro delle imprese (Cass., S.U., n. 6071 del 2013).
2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia che l'ordine di rinnovazione della notificazione nei confronti di Intesa S P era stato impartito in difetto dei presupposti, essendo valida la notificazione originaria eseguita presso il domiciliatario deceduto. La carenza di tale essenziale presupposto, da un lato, rendeva l'eccezione di estinzione proposta dall'Istituto irrilevante, dall'altro, rendeva irrilevante il ritardo incorso nella rinnovazione nei confronti degli altri
LARGO TRIONFALE
7, presso lo studio dell'avvocato L M, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
DE SANTIS ANGELA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.Dionisi 56, presso lo studio dell'avvocato G S, che la rappresenta e difende;
GEMA
96 SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANTONIO MUSA
21, presso lo studio dell'avvocato G M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P S;
INTESA SANPAOLO SPA GIA' SAN PAOLO IMI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE
2, presso lo studio dell'avvocato N G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G M;
GLI ASSICURATORI DEI LD'S, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE
REGINA MARGHERITA
278, presso lo studio dell'avvocato M F, che lo rappresenta e difende;
SPANO' MARIA LUISA, PORQUEDDU ANTONIO, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO SERRA, PAOLA SERRA;
STANGONI PIETRO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
COLOSSI
53, presso lo studio dell'Avvocato D E, rappresentato e difeso dall'Avvocato P C;
- controricorrenti -
nonchè
contro
FALLIMENTO DEL GRUPPO UNO INVESTIMENTI SRL, FALLIMENTO DELLA CALA CADDU SRL IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO FIN GEI SRL, LUCHETTI LUCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 75/2016 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI sezione distaccata di SASSARI;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2019 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato
SPINOSO
Luciano, con delega depositata in udienza dell'Avvocato Luigi MANNUCCI difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato
SOLIANI
Giovanni, difensore della sig.ra DE SANTIS A., che si è riportato al controricorso;
udito l'Avvocato
MANDARA
Giuseppe difensore della resistente SOC.
GEMA
96 SPA, che si è riportato al controricorso.
FATTI DI CAUSA
Per quanto ancora interessa in questa sede G 96 S.p.A (G) è rimasta aggiudicataria di un complesso immobiliare in Comune di Olbia nell'ambito di una espropriazione immobiliare promossa dall'allora Istituto Bancario S P di Torino S.p.A., ora Intesa S P S.p.A. (S P), nei confronti della società Cala Caddu s.r.l. in forza di mutuo fondiario garantito da iscrizione ipotecaria sui beni oggetto della esecuzione. La società ha poi appreso che la debitrice, con atti di disposizioni anteriori al pignoramento, ma successivi all'iscrizione ipotecaria, aveva alienato i beni ipotecati a due diverse società (la Luan Immobiliare s.r.l. e Gruppo Uno Investimenti s.r.I.). Gruppo Uno Investimenti aveva a sua volta venduto a Fin.Gei s.r.l. (Fingei). Fingei s.r.I e Luan Immobiliare avevano poi rivenduto alla SA.NE . Costruzioni s.r.l. (S), che risultava così proprietaria del complesso oggetto di pignoramento i in base ai registri immobiliari. Ha quindi chiamato nel giudizio la S e il creditore procedente S P dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania chiedendo farsi applicazione dell'art. 20 del r.d. n. 646 del 2005: c.d. principio dell'indifferenza a fini esecutivi dell'avvenuto trasferimento, non comunicato all'istituto. In via subordinata ha chiesto la condanna del S P al risarcimento del danno. Il relativo giudizio, nel quale sono stati chiamati o sono intervenuti i soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda (debitrice esecutata, le società prime acquirenti, il notaio che aveva predisposto la relazione G P e il consulente tecnico ing. P P S e la compagnia di assicurazione del notaio Assicuratori dei LD'S) è stato definito dal tribunale con sentenza che ha accolto la domanda della G, in applicazione della norma dell'art. 20 del r.d. n. 646 del 2005 invocata dall'attore. Contro la sentenza S, contumace nel giudizio di primo grado, ha proposto appello. Ha eccepito la nullità della notificazione della iniziale citazione e ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado. La corte d'appello ha ordinato la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello nei confronti di Intesa S P S.p.A., Gruppo Uno Investimenti s.r.I e Cala Caddu s.r.l. Si è costituita Intesa S P e ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione del termine perentorio assegnato dal giudice per la rinnovazione della citazione. Si sono costituite Gruppo Uno Investimenti e Cala Caddu s.r.l. e hanno aderito all'appello principale. Il processo d'appello, dopo avere subito due interruzioni, seguite da riassunzioni, a seguito del fallimento della Gruppo Uno Investimenti e della Cala Caddu s.r.I., è stato infine definito con la sentenza oggetto di ricorso, che ha accolto l'eccezione di estinzione del processo proposta da Intesa S P. Nello stesso tempo la corte di merito ha riconosciuto che, pur non ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, l'estinzione riguardava l'intero giudizio, sussistendo una ipotesi di dipendenza di cause, in quanto tutte fondate sul comune presupposto dell'opponibilità degli atti di disposizione del bene ipotecato nei confronti dell'aggiudicataria. Per la cassazione della sentenza S ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. Hanno resistito con controricorso G 96, Intesa S P, che ha eccepito il giudicato esterno in relazione a un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, De Santis Angela, già liquidatore della Immobiliare Luan s.r.I., Stangoni Pietro Paolo, Maria Luisa Spanò e Antonio Porqueddu, eredi di G P, gli Assicuratori dei LD'S. Sono rimasti intimati il fallimento Gruppo Uno, il fallimento Cala Caddu, il fallimento Fin.Gei s.r.I e Luca Lucchetti, nei cui confronti la ricorrente, a seguito dell'ordinanza di questa Corte del 20 dicembre 2018, ha eseguito la rinnovazione della notificazione. Hanno depositato memoria la S e Stangoni Pietro Paolo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In relazione a quanto affermato dalla ricorrente nella memoria la Corte osserva che la cancellazione della società S dal registro delle imprese è avvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione: conseguentemente non occorre, con riguardo a questo aspetto, assumere alcun provvedimento. Infatti nel giudizio di cassazione, in quanto dominato dall'impulso di parte, non sono applicabili le comuni cause di interruzione previste dalla legge (Cass.n. 3323/2014): è tale anche la cancellazione della società dal registro delle imprese (Cass., S.U., n. 6071 del 2013).
2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia che l'ordine di rinnovazione della notificazione nei confronti di Intesa S P era stato impartito in difetto dei presupposti, essendo valida la notificazione originaria eseguita presso il domiciliatario deceduto. La carenza di tale essenziale presupposto, da un lato, rendeva l'eccezione di estinzione proposta dall'Istituto irrilevante, dall'altro, rendeva irrilevante il ritardo incorso nella rinnovazione nei confronti degli altri
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