Cass. pen., sez. VII, ordinanza 05/07/2018, n. 30243

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 05/07/2018, n. 30243
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30243
Data del deposito : 5 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FROSCH CLINT nato a BOLZANO il 29/05/1987 avverso la sentenza del 04/10/2016 del TRIBUNALE di BOLZANOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO SLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bolzano ha applicato a C F la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i delitti di lesioni personali e minaccia aggravata.

2 - L'imputato ha proposto ricorso, personale, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. e dell'art. 62 bis cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1 - Questa Corte ha, infatti, affermato che: - in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa, poichè la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595), elementi che, nel caso concreto, non sono stati neppure dedotti;
- il giudice nel dare conto della valutazione della pena concordata può limitare il proprio giudizio alla "congruità" della stessa, nella sua misura finale, senza dover valutare i singoli passaggi che l'hanno determinata (Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio, Rv. 245209) e le Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 — 06/02/2014, in motivazione) hanno di recente ribadito che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.
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