Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 16/01/2019, n. 01774

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 16/01/2019, n. 01774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01774
Data del deposito : 16 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M M nato il 06/10/1998 avverso la sentenza del 26/02/2018 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere G C;
udito il procuratore generale, in persona della dott.ssa F Z, la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di quella città - appellata da M M - con la quale costui era stato condannato per il delitto di cui all'art. 73 co. 5, d.P.R. 309/90, per avere detenuto a fini di spaccio 24 involucri termosaldati di sostanza del tipo cocaina per un peso complessivo netto pari a gr. 11,761, dai quali potevano ricavarsi 59,59 dosi medie singole.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto inosservanza dell'art. 133 cod. pen., per avere i giudici del merito attestato la pena base in misura pari a oltre il quadruplo del minimo edittale senza fornire adeguata giustificazione, a fronte della valutazione condotta dal giudice di primo grado, il quale aveva riconosciuto l'assenza di forme di organizzazione e considerato la condotta dell'imputato in termini di spaccio da strada. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato.

2. La corte d'appello ha preliminarmente dato atto che l'appellante aveva contestato l'entità della pena, invocando l'estensione massima delle già concesse circostanze attenuanti generiche, evocando la circostanza che il primo giudice aveva dato preponderante rilievo alla mera pendenza di procedimenti penali, piuttosto che alla modestia del fatto e alla modesta capacità a delinquere dell'imputato. A fronte di tali doglianze, la corte torinese ha però rilevato che le generiche erano state "generosamente" riconosciute dal primo giudice, pur a fronte della pendenza di condanne non definitive per analoghi reati (una delle quali, peraltro, già passata in giudicato), giustificative di una sua dedizione continua all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Quanto alla determinazione della pena, la stessa era stata ampiamente giustificata dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto altresì conto della circostanza che all'imputato era stata sequestrata una somma di denaro consistente.
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