Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2023, n. 2766

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2023, n. 2766
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2766
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo



1. La contribuente SG RL - costituita in data 16 ottobre 2013 quale società di "project financing" per la realizzazione e gestione del "campus" universitario di (---) e re Sas i cessionaria il 13 (secondo la sentenza impugnata) o 16 (secondo quanto leggesi a p. 3 del ricorso per cassazione) dicembre 2012 da (---) SP , per il controvalore di Euro 50.000, dell'intero complesso aziendale avente ad oggetto la concessione pubblica e la gestione del "campus", compresi debiti e crediti, tra i quali ultimi, in particolare, un credito IVA che si era formato in capo ad (---) con la concorrenza dei crediti di US UA RL , US SE RL , GE RL e VI SP RL , incorporate da (---) mediante fusione nel maggio dello stesso anno - veniva, in data (---), sottoposta a visita fiscale mirata al controllo dell'assolvimento degli obblighi fiscali previsti per gli anni di imposta 2013 e 2014.

Ad esito della verifica - nel corso della quale la contribuente, dopo aver prodotto le fatture ed i registri di competenza, per i quali era obbligata alla detenzione, richiamava e documentava le vicende giuridiche (fusione e cessione) a giustificazione del credito esposto nella dichiarazione relativa all'IVA per l'anno di imposta 2013 nella parte mod. n. 2 riguardante (---), rilevando, a fronte di richiesta dei verificatori in tal senso, l'indisponibilità delle copie dei registri e delle fatture riguardanti le operazioni effettuate da (---) e dalle società in essa fuse, siccome, tra l'altro, consegnati al liquidatore e di poi al curatore di (---) - il pvc (consegnato in data (---)) elevava contestazioni circa l'indetraibilità dell'IVA relativa ad operazioni in parte non documentate ed in altra parte ritenute oggettivamente inesistenti.



1.1. A seguito di memoria della contribuente, in data 19 febbraio 2018, la Direzione Provinciale di Pavia dell'Agenzia delle entrate le notificava l'avviso di accertamento n. (---), che, per quanto di interesse nella presente sede, sostanzialmente recepiva i rilievi del PVC.

 1.2. Dopo la presentazione, da parte della contribuente, di istanza di accertamento con adesione, seguiva una fase di contraddittorio nel corso della quale la medesima depositava documentazione riguardante operazioni imponibili di (---).

Di conseguenza l'Ufficio emetteva provvedimento in autotutela di annullamento parziale dell'avviso di accertamento, riducendo la pretesa in punto di indetraibilità dell'IVA per operazioni non documentate, ferma invece quella in punto di indetraibilità dell'IVA per operazioni oggettivamente inesistenti.



2. Falliti i tentativi di conciliazione, la contribuente impugnava gli avvisi innanzi alla CTP di Pavia, la quale, con sentenza del 13 marzo 2015 , respingeva il ricorso, osservando, - da un lato, che "la società ricorrente SG RL ha portato in detrazione nell'ambito della propria dichiarazione IVA redatta per l'anno di imposta 2013 una serie di fatture di acquisto e, conseguentemente, avrebbe dovuto essere in possesso di tutti i documenti giustificativi delle operazioni indicate sin dal momento di presentazione della dichiarazione", senza che alcun rilievo potesse assumere "la circostanza di avere ereditato dalla cessionaria l'assenza di documentazione che, eventualmente, avrebbe dovuto comportare per la ricorrente la non detraibilità fin dall'origine dell'IVA oggetto di contenzioso", apparendo "tardiva e non giustificata da forza maggiore" "la documentazione prodotta in giudizio";

- dall'altro lato, con riferimento alle operazioni oggettivamente inesistenti, che, a fronte di quanto evidenziato dall'Amministrazione, incombeva sulla contribuente l'onere della prova contraria.



3. Proponeva ricorso in appello la contribuente innanzi alla CTR della Lombardia, la quale, con l'epigrafata sentenza, respingeva il gravame.



3.1. In particolare, la CTR osservava come - non si fosse in presenza di una cessione di credito, alla stregua di quanto sostenuto dalla contribuente, vertendosi invece "in tema di carenza documentale con riferimento all'utilizzo in detrazione di imposta indicata in fatture passive per acquisto di beni e servizi, correlate alla società (---) SP e alle società incorporate dalla medesima per fusione avvenuta il (Omissis)": avendo la contribuente compilato, "nel modello IVA per l'anno 2013", "sei dichiarazioni riferite alle sei società acquisite, direttamente e indirettamente, con la cessione dell'azienda perfezionata il (---) con la (---) SP ", "l'utilizzo diretto delle detrazioni fiscali" "avrebbe dovuto condur(la)" "ad una prudente valutazione circa la sussistenza delle condizioni di detraibilità delle fatture passive, predisponendo tutta la documentazione necessaria a provare la sussistenza delle operazioni sottese alle fatture medesime, fin dal momento dell'emissione delle dichiarazioni fiscali", talchè, "in assenza di tale documentazione, la società non avrebbe dovuto portare in detrazione alcunchè";

- fossero da disattendere le difese della contribuente volte a dimostrare la mancanza di colpa nella mancata produzione delle fatture, poichè "le operazioni di verifica, riprodotte nell'avviso di accertamento, hanno fornito un quadro cronologico chiaro e preciso dell'impossibilità per i verificatori di ottenere tutta la documentazione necessaria", fermo restando che la contribuente comunque "aveva l'onere di conservare e reperire la documentazione";

- fossero da disattendere le difese della contribuente volte a contestare la ripresa fondata su fatturazione per operazioni inesistenti, evidenziando la "sovrabbondanza" di indizi gravi, precisi e concordanti, passati in rassegna, "circa l'insussistenza dei rapporti commerciali fra i fornitori della (---) SP richiamati nell'avviso di accertamento";

- non sussistessero i presupposti per l'applicabilità del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14 , invocato dalla contribuente a sostegno di una sua responsabilità soltanto solidale rispetto alla responsabilità diretta di (---).



4. Avverso detta sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente con nove motivi, cui resiste con articolato controricorso l'Agenzia delle entrate.

Giusta requisitoria depositata telematicamente addì 11 ottobre 2022, il Sostituto Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. Alberto Cardino, conclude chiedendo l'accoglimento del quarto e del quinto motivo ed il rigetto dei restanti.

Motivi della decisione



1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , nullità della sentenza impugnata ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 , e art. 36 e dell' art. 132 c.p.c. , comma 1, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c..

La sentenza impugnata "si caratterizza negativamente per un sostanziale silenzio" sui contenuti dell'avviso di accertamento, del ricorso di primo grado e delle corrispondenti difese dell'Ufficio, della sentenza di primo grado, dell'appello e delle corrispondenti difese dell'Ufficio";
"nel prosieguo della motivazione si ha la netta sensazione che la CTR non abbia (...) preso in esame (le) contrapposte posizioni, su di esse decidendo;
ma abbia per così dire ignorato tutto ciò che le parti, in appello, avevano dedotto, confrontandosi invece direttamente, e soltanto, con la sentenza di primo grado".



1.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Da una semplice lettura della sentenza impugnata, emerge come la stessa contenga sintetici, ma sufficienti, richiami all'avviso di accertamento ed allo svolgimento del processo, in guisa da consentire una fluida comprensione del successivo sviluppo motivazionale in diritto, caratterizzato da particolari ampiezza ed approfondimento.

Contraddittorio, poi, è il motivo laddove lamenta la mancata esposizione del contenuto della sentenza di primo grado, ma afferma la CTR confrontarsi solo con questa.

Infine, esso non indica alcun effetto pregiudizievole, in specie con riguardo al diritto di difesa della contribuente, derivante dalle denunciate, ma insussistenti, omissioni della sentenza impugnata.



2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 10 e 20 , dell' art. 654 c.p.p. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 , 32 e 58 .

La sentenza impugnata si limita ad evidenziare la carenza di documentazione da parte di SG e la conseguente tardività nel deposito dei documenti, disinteressandosi completamente sia della richiesta di archiviazione proposta dalla Procura della Repubblica di Pavia nel procedimento penale avviatosi a seguito di segnalazione dell'Agenzia delle entrate a carico di A.A., legale rappresentante di SG, per il reato di occultamento di scritture contabili di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 , sia del relativo accoglimento da parte del gip con decreto del 4 maggio 2019 . Si tratta dei medesimi fatti da cui traggono origine i rilievi oggetto dell'accertamento. "Sebbene" - prosegue il motivo - "sia principio condiviso che il giudicato penale non (abbia) autorità di cosa giudicata nel giudizio tributario e che il giudice tributario non (possa) quindi limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari(,) estendendone automaticamente gli effetti nel processo tributario, è del tutto evidente che "a contrario" il giudice tributario non (può) in alcun modo disinteressarsi "tout court" delle risultanze del giudizio penale(,) ma(,) qualora poste alla sua attenzione, lo stesso è tenuto ad esaminarne il contenuto". Nella specie, il decreto di archiviazione conferma quanto sostenuto dalla contribuente nel giudizio di appello circa l'indisponibilità della documentazione, non ascrivibile a sua colpa, negligenza od inerzia.



2.1. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.

Esso - che non riproduce il contenuto nè della segnalazione della notizia di reato da parte dell'Agenzia delle Entrate, nè della richiesta di archiviazione, nè del decreto di accoglimento, limitandosi a citare un brevissimo stralcio di questo - non

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