Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/03/2022, n. 07108

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/03/2022, n. 07108
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07108
Data del deposito : 1 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MESSINAnel procedimento a carico di: GI NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/05/2021 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA svolta la relazione dal Consigliere Gabriella CAPPELLO;
sentito il Procuratore generale, in persona del sostituto Pasquale FIMIANI, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame di Messina ha parzialmente annullato l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale cittadino ha applicato a GI ON la misura della custodia cautelare per i reati di cui agli artt. 589-bis e 368, c. 2, cod. pen., escludendo la gravità indiziaria per il primo e confermando la misura più afflittiva per il secondo, limitatamente alle dichiarazioni rese dall'indagato il 5/2/2021. 2. Il presente incidente cautelare inerisce a una vicenda originata da un sinistro stradale mortale che ha coinvolto, nella notte del 27/6/2020, in Giardini Naxos, una autovettura, noleggiata a nome dell'indagato, a bordo della quale si trovavano il predetto e altri quattro soggetti (FR LE RI, AP RD, DI AN EA e RS AZ) e uno scooter, a bordo del quale viaggiavano D'AM TO, deceduto a seguito dello scontro, e OT IA, che riportava gravissime lesioni. A seguito del sinistro, GI, RS e FR erano stati trasportati presso il vicino pronto soccorso dell'ospedale di Taormina, ma i primi due, nonostante le denunciate contusioni (tra cui un trauma cranico), si dileguavano prima della visita;
il terzo, invece, era sottoposto a prelievi che avevano esito negativo quanto alle sostanze alcoliche, positivo quanto alla assunzione di sostanze stupefacenti, tuttavia risalente a epoca molto anteriore al sinistro. Il FR, indicato nell'immediatezza da tutti gli occupanti dell'auto quale conducente dell'autovettura noleggiata dal GI, veniva iscritto a registro degli indagati per l'ipotesi di cui all'art. 589 -bis, cod. pen.;
a seguito di interrogatorio dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis, cod. proc. pen., tuttavia, egli aveva respinto l'addebito, affermando che il conducente era stato il GI, colui cioè che aveva noleggiato l'autovettura;
costui lo aveva indotto ad assumersi la responsabilità dell'accaduto in quanto unico, tra gli occupanti del mezzo, a non aver assunto alcol né droga e lo aveva convinto che la responsabilità dello scontro sarebbe stata attribuita esclusivamente al motociclista deceduto;
la versione mendace era stata concordata nell'immediatezza, essendosi prestati tutti gli occupanti dell'auto poiché legati da strettissimi legami amicali, ma anche perché succubi del GI, descritto come soggetto dotato di caratura criminale. Ne era derivata la convocazione dei predetti presso gli uffici degli organi investigativi. Nell'occorso, GI, RS e AP ribadivano la versione già data, laddove quella di DI AN veniva significativamente modificata, avendo costui dichiarato di non ricordare l'accaduto a causa delle condizioni di ottundimento dovuto alla assunzione di sostanze alcoliche. Ritualmente autorizzate intercettazioni ambientali, sia nei locali del N.O.R.M. dei CC.ove erano stati convocati i predetti, che sulle auto a bordo delle quali erano giunti, venivano acquisiti elementi a conferma del dichiarato del FR (sul contenuto delle intercettazioni si rinvia a quanto richiamato nella ordinanza impugnata), lo stesso Tribunale affermando la assoluta plausibilità dei riferimenti del DI AN (dialogante con se stesso in un "vibrato" soliloquio) al conducente del mezzo come soggetto diverso dal FR e rilevando la esplicita indicazione del GI alla propria madre e al fratello dell'RS, nel corso di altre intercettazioni. Sulla scorta di tali elementi, il GIP emetteva il titolo cautelare nei confronti del GI per i capi di incolpazione provvisoria di cui sopra, ritenuta per entrambi i reati la piena utilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni autorizzate per il reato di calunnia, utilizzabilità esclusa, invece, dal Tribunale del riesame, con conseguente annullamento del titolo quanto al reato di omicidio stradale aggravato.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero, formulando cinque motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, in relazione ai limiti di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nel medesimo procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata concessa, utilizzabilità che deriverebbe dalla connessione esistente tra i due reati e dalla previsione, per quello per il quale essa non era stata originariamente richiesta, dell'arresto obbligatorio in flagranza, sebbene trattasi di fattispecie non ricompresa nell'elenco di cui all'art. 266, cod. proc. pen. Premesso che, al caso di specie, si applica ratione temporis l'art. 270, cod. proc. pen. nel testo novellato in vigore dal 1/9/2020 (per esser statti: reato iscritto a gennaio 2021 e la intercettazione autorizzata nel febbraio successivo), il deducente afferma che la lettura data dal Tribunale al testo dell'art. 270 cit. è contraria al testo della legge, avendo il legislatore, con la riforma, inteso ampliare e non circoscrivere l'utilizzabilità delle intercettazioni in altro procedimento, con conseguente utilizzabilità dei risultati non solo per i reati ricompresi nell'elenco di cui all'art. 266, cod. proc. pen., ma anche per quelli per i quali è consentito l'arresto obbligatorio in flagranza, sempre che detti risultati siano rilevanti e indispensabili per il loro accertamento. L'utilizzo della congiunzione "e", infatti, secondo il ricorrente, avrebbe valore disgiuntivo, nel senso che, ai fini della utilizzabilità, basta che il reato per il quale non è stata autorizzata la intercettazione appartenga all'uno o all'altro gruppo. Con un secondo motivo, denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla utilizzabilità delle intercettazioni nell'ambito dello stesso procedimento in ipotesi di reato non riconnpreso nell'elenco di cui all'art. 266 cit. Rileva il deducente che le intercettazioni, nella specie, erano state disposte in relazione al reato di calunnia, posto in essere per occultare quello aggravato di cui all'art. 589- bis, c. 2, cod. pen., oggetto del medesimo procedimento e, in ogni caso, connesso teleologicamente al primo, versandosi in ipotesi in cui la vicenda non è solo connessa, ma deve ritenersi identica. Sul punto, richiamata l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha fatto rinvio alla sentenza delle Sezioni unite Cavallo del 2020 (e, segnatamente, ai principi ivi stabiliti a proposito della utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate), il ricorrente ha precisato che la fattispecie all'esame, in cui il procedimento, cioè, è il medesimo, non è disciplinata espressamente da alcuna disposizione, non potendosi applicare l'art. 270 codice di rito che fa riferimento a reati per i quali pende un diverso procedimento. Si tratterebbe, dunque, di verificare se, una volta assodata la identità del procedimento, anche alla stregua dei principi contenuti nel precedente suindicato, tale requisito, in uno con la circostanza che il reato diverso rientra tra quelli di cui all'art. 380, cod. proc. pen., pur restando fuori dall'elenco di cui all'art. 266, stesso codice, consenta l'utilizzo dei risultati delle intercettazioni disposte per il reato connesso fuori dai limiti di cui al richiamato art. 266. Il deducente, sul punto, ritiene di rinvenire risposta affermativa in alcuni passaggi dell'arresto giurisprudenziale citato, del quale contesta la lettura datane dal Tribunale: nel richiamato obiter, il Supremo organo di nomofilachia, infatti, ha precisato che la parziale coincidenza della res iudicanda che fonda il legame sostanziale tra i due reati consente di ricondurre all'originario provvedimento autorizzativo anche il reato connesso, accertato attraverso i risultati della stessa intercettazione, salvaguardando la garanzia costituzionale e scongiurando il pericolo che l'atto assuma i connotati di una autorizzazione in bianco. Sotto altro profilo, la interpretazione offerta dal Tribunale peloritano (secondo cui, in ossequio ai principi della sentenza SUP Cavallo, la deroga al divieto di cui all'art. 270, cod. proc. pen., sarebbe giustificata solo in relazione ai reati che, ricompresi nell'elenco di cui all'art. 266, cod. proc. pen., figurino anche in quello di cui all'art. 380, stesso codice), non terrebbe in debito conto la giurisprudenza costituzionale in materia, secondo cui, se i reati sono ritenuti idonei a fondare la privazione della libertà personale, a maggior ragione essi possono fondare una limitazione della libertà di corrispondenza, a prescindere dall'elenco dei reati di cui all'art. 266 cit. che, pur preoccupanti, hanno tuttavia connotati diversi e rispondono a differenti esigenze. Sotto un profilo sistematico, inoltre, dal raffronto tra i due elenchi emerge che i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza palesano tutti pene alte e destano un notevole allarme sociale e consentono, dunque, le intercettazioni a norma dell'art. 266, cod. proc. pen., eccezion fatta per il reato di cui all'art. 589-bis, cod. pen., aggravato che, pur punito con pena molto elevata, resta fuori dall'elenco di cui all'art. 266 cit. poiché di natura colposa. Con un terzo motivo, il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, in relazione alla mancata valutazione della prova logica circa la gravità indiziaria del reato di calunnia in capo all'indagato e ai danni del FR: il ragionamento del giudice messinese sarebbe incoerente perché, pur muovendo dall'assunto che il CA era stato effettivamente alla guida dell'autovettura e, quindi, che sul predetto si addensassero gravi indizi in ordine al reato di omicidio colposo

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