Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2023, n. 15446

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2023, n. 15446
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15446
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da N L, nato a Maddaloni (Ce) il 12/2/1969 avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 18/9/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere E M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G P, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Carmine D'Onofrio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/9/2019, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava L N colpevole della contravvenzione di cui all'art. 137, comma 1, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e lo condannava alla pena di cinquemila euro di ammenda.

2. Propone appello il N, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - appellabilità della sentenza. Per quanto sia stata irrogata soltanto una pena pecuniaria, la decisione sarebbe suscettibile di appello, in deroga all'art.593 cod. proc. pen., in ragione dell'indirizzo - ormai maggioritario - che consentirebbe l'appello contro le sentenze emesse dal giudice di pace, qualora venga contestata esclusivamente la specie o l'entità della pena, anche quando non risulti impugnato espressamente il capo relativo alla condanna al risar5cvimento del danno, trovando applicaziore l'art. 574, comma 4, cod. proc. pen. La necessità di coordinare questa norma con l'art. 37, d. Igs. 28 agosto 2000, n. 74, consentirebbe la proposizione dell'appello;
- errata valutazione della pena base in relazione alla gravità della violazione;
mancanza o carenza di motivazione. Si lamenta l'entità della sanzione in rapporto alla misura dell'illecito, in palese contrasto con i canoni di cui agli artt.132 e 133 cod. pen. e nel rispetto dell'art. 111, comma 6, Cost.;
- si contesta, di seguito, il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., del quale ricorrerebbero i presupposti, come peraltro emergerebbe anche dal testo della sentenza nei suoi riferimenti alla scarsa gravità della violazione;
- si lamenta, infine, la condanna al risarcimento del danno, del quale non sarebbe emersa alcuna prova, risultando soltanto congetture e presunzioni.
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