Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2022, n. 47088
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C R nato a SANTA MARGHERITA DI BELICE il 03/10/1934 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore E P, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore di C, Avv. B L, che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 febbraio 2022 la Corte di appello di Caltanissetta rigettava l'istanì di revisione proposta da C R avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 8.7.2005 (n.2334/2005), irrevocabile il 18.1.2007. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di C, lamentando la violazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 627 cod.proc.pen. non essendosi la sentenza impugnata unifromata al dictum della sentenza della seconda sezione di questa Corte, che aveva annullato la precedente declaratoria di inammissibilità della Corte di appello di Caltanissetta della domanda di revisione della sentenza citata, che era stata proposta ai sensi dell'art. 630 cod.proc.pen., in ragione della evidente inconciliabilità di essa con altra sentenza emessa nei conronti del medesimo imputato e per la medesima condotta: infatti, con sentenza n.4807/1999 dell'11.12.1999 della Corte di appello di Palermo C era stato assolto dal reato di partecipazione all'associazione mafiosa "cosa nostra" riguardante il periodo temporale "1982- 1997;' totalmente assorbente il periodo di tempo "1988-1994", oggetto invece della contestazione di reato nella sentenza di condanna. In particolare, la sentenza di condanna n.2334/2005 della Corte di appello di Palermo, che aveva accertato la partecipazione di C all'associazione mafiosa creata da Angelo S, era inconciliabile con la sentenza di assoluzione della Corte di appello di Palermo n. 4807/99 che aveva accertato, al contrario, l'insussistenza del reato di partecipazione all'associazione mafiosa "cosa nostra", che si ascriveva
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore E P, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore di C, Avv. B L, che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 febbraio 2022 la Corte di appello di Caltanissetta rigettava l'istanì di revisione proposta da C R avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 8.7.2005 (n.2334/2005), irrevocabile il 18.1.2007. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di C, lamentando la violazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 627 cod.proc.pen. non essendosi la sentenza impugnata unifromata al dictum della sentenza della seconda sezione di questa Corte, che aveva annullato la precedente declaratoria di inammissibilità della Corte di appello di Caltanissetta della domanda di revisione della sentenza citata, che era stata proposta ai sensi dell'art. 630 cod.proc.pen., in ragione della evidente inconciliabilità di essa con altra sentenza emessa nei conronti del medesimo imputato e per la medesima condotta: infatti, con sentenza n.4807/1999 dell'11.12.1999 della Corte di appello di Palermo C era stato assolto dal reato di partecipazione all'associazione mafiosa "cosa nostra" riguardante il periodo temporale "1982- 1997;' totalmente assorbente il periodo di tempo "1988-1994", oggetto invece della contestazione di reato nella sentenza di condanna. In particolare, la sentenza di condanna n.2334/2005 della Corte di appello di Palermo, che aveva accertato la partecipazione di C all'associazione mafiosa creata da Angelo S, era inconciliabile con la sentenza di assoluzione della Corte di appello di Palermo n. 4807/99 che aveva accertato, al contrario, l'insussistenza del reato di partecipazione all'associazione mafiosa "cosa nostra", che si ascriveva
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