Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/07/2018, n. 19795

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/07/2018, n. 19795
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19795
Data del deposito : 25 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

DINANZA sul ricorso iscritto al n. 10936/2017 R.G. proposto da: FRANCIA I.L.C. sai., in persona del legale rappresentante pro tempore, C F, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti G T ed A M, ed C. u) elettivamente domiciliata in Roma, alla via Labicana, n. 92, presso lo studio del primo difensore;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELL() STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
- controrícorren te - avverso la sentenza n. 2450/40/2016 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata il 28/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere L L. Rilevato che: — in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti della società lattiero casearia Francia I.L.C. s.r.l. con riferimento all'anno di imposta 2006 sulla scorta delle risultanze di un p.v.c. della G.d.F. che aveva accertato l'indebito utilizzo da parte della predetta società contribuente di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo che, a fronte delle presunzioni qualificate di inesistenza delle operazioni commerciali riprese a tassazione, nessuna prova dell'effettività delle stesse aveva offerto la contribuente, su cui ricadeva il corrispondente onere probatorio, e che era del tutto inidoneo a dimostrare la buona fede della stessa il provvedimento di archiviazione del procedimento penale a carico del suo legale rappresentante;
— avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui replica l'intimata con controricorso;
— sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
— il Collegio ha disposto la redazione dell'ordinanza con motivazione semplificata.

Considerato che:

— con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli arti. 16, 20, 22 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, 7 della legge n. 890 del 1982 e 101 cod. proc. civ., lamentando che i giudici di appello avevano erroneamente ritenuto che il ricorso in appello fosse stato correttamente notificato nonostante la relata di notifica riportasse una sottoscrizione illeggibile del soggetto cui era stato consegnato l'atto, senza la specificazione del rapporto che aveva con il destinatario (difensore costituito in primo grado) e senza il successivo invio della raccomandata in formativa;
— con il secondo
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