Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2022, n. 08322

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2022, n. 08322
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08322
Data del deposito : 10 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SP SS nato a [...] il [...] RE AM nato a [...] il [...] ED MA nato a [...] il [...] AN ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SS COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi L'avv. Carlo Pecoraro, in sostituzione dell'avv. Nocera, insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Napoli confermava la responsabilità delle ricorrenti per il reato di concorso in rapina impropria. La Corte rilevava che le imputate/- ad eccezione della LE, che aveva insistito anche per l'accoglimento del motivo relativo alla riqualificazione della condotta (nella fattispecie prevista dall'art. 624 bis cod. pen.), avevano rinunciato a tutti i motivi sulla responsabilità.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'avv. Martano in difesa di SP, LL e PO, che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello le ricorrenti non avrebbero rinunciato al motivo proposto in appello sulla qualificazione giuridica della condotta, che pertanto, in relazione alle stesse non sarebbe stato illegittimamente valutato;
sul punto si ribadiva che la condotta aggressiva era stata posta in essere esclusivamente dalla LA LE, sicché per le altre ricorrenti sarebbe stata doverosa la riqualificazione.

2.1.2. La doglianza è manifestamente infondata per vari ordini di motivi. In primo luogo - contrariamente a quanto dedotto - le ricorrenti non escludevano dalla rinuncia il motivo in ordine alla qualificazione giuridica della condotta. Va detto tuttavia che la rinuncia non osta ad eventuali riqualificazioni sia perché i vizi della definizione giuridica delle condotte non richiedano accertamenti di merito, sia perché ai sensi dell'art 587 cod. pen. è possibile l'estensione dei motivi non personali ai concorrenti (la LE non aveva rinunciato al motivo sulla definizione giuridica). Invero, come si confermerà anche nel seguito, trattando il ricorso proposto nell'interesse della LE, non vi sono margini per operare la invocata riqualificazione nella fattispecie del furto con strappo tenuto

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