Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/01/2021, n. 00009

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/01/2021, n. 00009
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00009
Data del deposito : 4 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADIMINO DAVIDE nato a PALERMO il 08/02/1990 avverso l'ordinanza del 19/03/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOL--9 a t o avviso alle partii-1 udita la relazione svolta dal Consigliere M V;
OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con ordinanza emessa il 19 marzo 2019 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo proposto da D A per la riforma dell'ordinanza con cui, il 21 gennaio 2019, il Magistrato di sorveglianza di Trapani ha negato a tale detenuto la liberazione anticipata per il periodo compreso fra il 18 maggio e il 17 novembre 2018;
che per la cassazione di tale ordinanza A ha proposto ricorso (atto da lui personalmente sottoscritto) contenente un motivo di impugnazione;
che il 3 agosto 2017 entrò in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 che, con l'art. 1, commi 54 e 63 ha modificato, rispettivamente, il comma 1 dell'art. 571 cod. proc. pen. ed il comma 1 del successivo art 613;
che il novellato art. 571, comma 1, è del seguente tenore: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1, l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di uin procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.» che per effetto della menzionata modifica questo è il testo dell'art. 613, comma 119 1: «L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori»;
che, pertanto, a partire dal 3 agosto 2017: il ricorso per la cassazione di qualunque tipo di provvedimento (sentenza, ordinanza, decreto) di giudice di merito, emesso dopo tale data, ovvero emesso prima di tale data e solo dopo questa notificato (cfr. S.U., n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), per il quale la legge processuale prevede tale mezzo di impugnazione, deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione munito di procura conferita dalla parte che del provvedimento chiede l'annullamento;
non è ammesso che il ricorso sia dalla parte stessa personalmente sottoscritto;
che il ricorso da A presentato per la cassazione della sopra indicata ordinanza con atto da lui solo sottoscritto è dunque inammissibile per violazione del (novellato) art. 613, comma 1, cod. proc. pen. dal momento che il provvedimento impugnato è stato emesso il 19 marzo 2019;
che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento di una somma di danaro alla Cassa delle ammende che stimasi equo determinare nella misura di tremila euro (art. 616 cod. proc. pen.).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi