Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/01/2021, n. 00009
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Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADIMINO DAVIDE nato a PALERMO il 08/02/1990 avverso l'ordinanza del 19/03/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOL--9 a t o avviso alle partii-1 udita la relazione svolta dal Consigliere M V;
OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con ordinanza emessa il 19 marzo 2019 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo proposto da D A per la riforma dell'ordinanza con cui, il 21 gennaio 2019, il Magistrato di sorveglianza di Trapani ha negato a tale detenuto la liberazione anticipata per il periodo compreso fra il 18 maggio e il 17 novembre 2018;
che per la cassazione di tale ordinanza A ha proposto ricorso (atto da lui personalmente sottoscritto) contenente un motivo di impugnazione;
che il 3 agosto 2017 entrò in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 che, con l'art. 1, commi 54 e 63 ha modificato, rispettivamente, il comma 1 dell'art. 571 cod. proc. pen. ed il comma 1 del
OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con ordinanza emessa il 19 marzo 2019 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo proposto da D A per la riforma dell'ordinanza con cui, il 21 gennaio 2019, il Magistrato di sorveglianza di Trapani ha negato a tale detenuto la liberazione anticipata per il periodo compreso fra il 18 maggio e il 17 novembre 2018;
che per la cassazione di tale ordinanza A ha proposto ricorso (atto da lui personalmente sottoscritto) contenente un motivo di impugnazione;
che il 3 agosto 2017 entrò in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 che, con l'art. 1, commi 54 e 63 ha modificato, rispettivamente, il comma 1 dell'art. 571 cod. proc. pen. ed il comma 1 del
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