Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2023, n. 24029
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D G nato a BERAT( ALBANIA) il 03/05/1951 avverso l'ordinanza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere E S;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di D G in relazione alla privazione della libertà subita a far data dal 12 marzo 2008 per 214 giorni, nella forma degli arresti domiciliari, nell'ambito di un procedimento in cui era gravemente indiziata del reato di cui agli artt. 110 cod. penale., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere, in concorso con il figlio S e altri soggetti, importato dall'Albania, detenuto, trasportato e fatto commercio di circa 500 grammi di eroina.
2. G D propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con unico motivo, per manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art.314 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto e travisamento delle risultanze processuali sul materiale probatorio identico valutato in sede di applicazione della misura cautelare e nel giudizio di cognizione con rito abbreviato.
2.1. Secondo la difesa, dalla lettura delle conversazioni intercettate e delle circostanze di fatto in cui si è svolto il prelevamento della sostanza stupefacente non è emerso, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, che l'istante fosse consapevole del fatto che il figlio S avesse nascosto in casa un non irrilevante quantitativo di eroina. Dal tenore delle conversazioni intercettate si evince, assume la difesa, che non vi sia spazio per la connivenza, che richiede la consapevolezza della sussistenza dell'illecito o della sua realizzazione.
2.2. La Corte territoriale ha anche qualificato come mendacio la condotta della ricorrente, ma tale mendacio sarebbe inesistente in quanto la condotta e i fatti che si evincono dalle intercettazioni sono perfettamente coerenti con quanto dichiarato dalla donna in sede di interrogatorio.
2.3. Viene posto in evidenza che l'assoluzione è stata pronunciata sulla base dell'identico materiale indiziario valutato dal giudice della cautela e che l'insussistenza della connivenza emerge dalla sentenza assolutoria. La Corte territoriale avrebbe travisato le risultanze del procedimento errando nello stabilire la sussistenza della colpa ostativa. Nel ricorso si fa anche riferimento alla insussistenza di esigenze cautelari giustificative dell'adozione e del mantenimento della misura.
3. Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il Ministero dell'Economia
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di D G in relazione alla privazione della libertà subita a far data dal 12 marzo 2008 per 214 giorni, nella forma degli arresti domiciliari, nell'ambito di un procedimento in cui era gravemente indiziata del reato di cui agli artt. 110 cod. penale., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere, in concorso con il figlio S e altri soggetti, importato dall'Albania, detenuto, trasportato e fatto commercio di circa 500 grammi di eroina.
2. G D propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con unico motivo, per manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art.314 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto e travisamento delle risultanze processuali sul materiale probatorio identico valutato in sede di applicazione della misura cautelare e nel giudizio di cognizione con rito abbreviato.
2.1. Secondo la difesa, dalla lettura delle conversazioni intercettate e delle circostanze di fatto in cui si è svolto il prelevamento della sostanza stupefacente non è emerso, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, che l'istante fosse consapevole del fatto che il figlio S avesse nascosto in casa un non irrilevante quantitativo di eroina. Dal tenore delle conversazioni intercettate si evince, assume la difesa, che non vi sia spazio per la connivenza, che richiede la consapevolezza della sussistenza dell'illecito o della sua realizzazione.
2.2. La Corte territoriale ha anche qualificato come mendacio la condotta della ricorrente, ma tale mendacio sarebbe inesistente in quanto la condotta e i fatti che si evincono dalle intercettazioni sono perfettamente coerenti con quanto dichiarato dalla donna in sede di interrogatorio.
2.3. Viene posto in evidenza che l'assoluzione è stata pronunciata sulla base dell'identico materiale indiziario valutato dal giudice della cautela e che l'insussistenza della connivenza emerge dalla sentenza assolutoria. La Corte territoriale avrebbe travisato le risultanze del procedimento errando nello stabilire la sussistenza della colpa ostativa. Nel ricorso si fa anche riferimento alla insussistenza di esigenze cautelari giustificative dell'adozione e del mantenimento della misura.
3. Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il Ministero dell'Economia
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