Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/06/2007, n. 13894
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Deve escludersi che, tramite la clausola di proroga della competenza in favore di uno degli Stati aderenti (prevista dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968) contenuta in un determinato contratto, la deroga alla giurisdizione del giudice italiano si estenda a controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al contratto principale, cui accede la predetta clausola.
In materia contrattuale, in base all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; tale luogo va determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, nella specie italiano, e, in base all'art. 57 della legge n. 218 del 1995, vertendosi in materia contrattuale, ai sensi dell'art. 4, 1° co. Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, secondo la legge del Paese con il quale il contratto (nella specie, di agenzia) presenti il collegamento più stretto, nella specie quella tedesca (sulla base di tali principi la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha affermato la giurisdizione del giudice italiano interpretando il paragrado 269 1 B.G.B. - secondo cui, ove il luogo dell'esecuzione della prestazione non sia determinato dalle parti o non possa desumersi dalle circostanze, coincide con il luogo di residenza del debitore al momento della costituzione del rapporto -, in conformità con la giurisprudenza tedesca, nel senso che nelle controversie relative ad obbligazioni collegate ad un determinato territorio, come quelle nascenti da un contratto di agenzia con diritto di esclusiva, la competenza spetta al giudice del luogo ove ha sede l'agente).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SEITZ MB & CO KG, SOCIETÀ DI CAPITALI DI DIRITTO TEDESCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COPENAGHEN 10, presso lo studio dell'avvocato COLLETTI MARIA CLARA, rappresentata e difesa dall'avvocato FIORI Pierluigi, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BRUNNER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato FERRETTI Gian Alberto, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SETTIMI MARIA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 215/04 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, depositata il 22/11/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/05/07 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
uditi gli avvocati Pierluigi FIORI, Aldo FERRETTI, per delega dell'avvocato Gian Alberto FERRETTI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione del giudice italiano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La RU s.p.a. corrente in Bolzano convenne la SE MB e Co. Kg corrente in Krautheim (Germania) innanzi al Tribunale di Bolzano, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 1.200.000.000 - equivalenti ad Euro 600.000 - ed in subordine della somma accertata in corso di causa o ritenuta dal Giudice a titolo di risarcimento dei danni da violazione del diritto di vendita in esclusiva dei prodotti della società convenuta in territorio italiano.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice italiano sotto il profilo che la competenza giurisdizionale spettava all'autorità giudiziaria tedesca in base ai criteri di cui agli artt. 2 e 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles 27.9.1968 ed alla clausola di proroga della competenza giurisdizionale contenuta nel contratto di deposito collegato al contratto di vendita in esclusiva;
contestò nel merito la domanda e ne chiese il rigetto.
Il Tribunale accolse l'eccezione e dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, compensando le spese. La Corte di Appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano - con sentenza resa il 13.10.2004 su gravame della società attrice ritenne, invece, la giurisdizione del Giudice italiano e compensò le spese del grado, considerando quanto segue.
La fonte normativa in base alla quale nella presente controversia va individuata la competenza giurisdizionale è la Convenzione di Bruxelles 27.9.1968, non trovando applicazione il Regolamento CEE 44/2001 entrato in vigore dopo la proposizione della domanda;
a norma
dell'art. 17 della Convenzione le parti possono convenire la competenza esclusiva dei giudici di uno Stato contraente (patto di proroga);
nella specie il Tribunale ha ravvisato un patto di proroga della competenza giurisdizionale dei Giudici tedeschi nella clausola 12 ultima parte del contratto di deposito;
poiché, tuttavia, la società attrice non ha fatto valere diritti nascenti da tale contratto, il patto di proroga non può trovare applicazione;
la clausola 1 del contratto di deposito, invece di istituire un collegamento con il contratto di vendita in esclusiva, contiene una pura giustificazione economica dell'operazione consistente nella stipula del primo contratto;
in realtà i due contratti sono autonomi ed autosufficienti;
quand'anche fosse possibile istituire tra di essi un collegamento, sarebbe quello di deposito - avente carattere accessorio - a seguire le sorti dell'altro, di tal che risulterebbe impossibile estendere a questo il patto di proroga;
la competenza giurisdizionale si determina in base al criterio del foro del convenuto o al criterio stabilito dall'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles (luogo in cui è stata eseguita o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio);
tale luogo va individuato secondo le norme di diritto internazionale privato dell'ordinamento del giudice adito;
per il combinato disposto della L. n. 218 del 1995, art. 2 e art. 3 e segg. della Convenzione di Roma del 19.6.1980 il contratto è, in primo luogo, disciplinato dalla legge scelta anche implicitamente dalle parti;
nella specie il contratto non consente di individuare alcuna scelta delle parti, ma dai documenti in atti emerge un comportamento delle