Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2003, n. 19050
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L'art. 32 cod. proc. civ., che prevede la possibilità di effettuare lo spostamento della competenza territoriale delle cause di garanzia dinanzi al giudice competente per la causa principale, si applica ai soli casi di garanzia propria, e non anche in caso di garanzia impropria, nel qual caso non vi è deroga ai normali criteri di distribuzione della competenza, dovendo questa essere pertanto determinata in relazione a ciascuna causa, salva la possibilità di riunione nel concorso delle condizioni richieste.
Ricorre ipotesi di garanzia impropria (che si configura quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale ovvero in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto), e non già propria (che si ha quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande), qualora il vettore, chiamato a rispondere dei danni da perdita o avaria delle cose trasportate in base al contratto di trasporto, a sua volta chieda al subvettore di rivalerlo in base al contratto di subtrasporto, trattandosi di rapporti diversi tra i quali non sussiste alcuna relazione che giustifichi la trattazione unitaria delle cause.
In tema di contratto di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore; poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, egli assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G F - Presidente -
Dott. L F D N - Consigliere -
Dott. B D Rl. - Consigliere -
Dott. A T - Consigliere -
Dott. G M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.T.S. TRANSCHIMICA SRL, con sede in Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. P R, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato N A, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato S S, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMPRESA ARTIGIANA AUTOTRASPORTI PEDRABISSI MARIO E DOSSENA GIANPAOLO, DOSSENA ANGELO MARIO, DOSSENA PAOLO, VISIGALLI GIOVANNI, BASSANO GIMECA SPA, ASSITALIA SPA, FRIGERI LUCIANO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 43/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sezione II Civile, emessa il 17.11.99 e depositata il 22.01.00 (R.G. 929/97 + 954/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.05.03 dal Consigliere Dott. B D;
udito l'Avvocato N A;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D CRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. Bassano - Grimeca conveniva innanzi al tribunale di Crema la s.n.c. Dossena e Pedrabissi nonché i soci illimitatamente responsabili Dossena Angelo Mario, Visigalli Giovanni, Dossena Paolo, e, assumendo che tre torni, affidati per il trasporto alla detta società, erano rimasti danneggiati, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni in lire 200.000.000 oltre accessori.
I convenuti si costituivano in giudizio;deducevano che avevano incaricato del trasporto la s.r.l. STS Transchimica di Ravenna e che i torni erano caduti dal veicolo che li trasportava per non essere stati ancorati al pianale con i dovuti accorgimenti;chiedevano il rigetto della domanda e subordinatamente la limitazione della responsabilità ai sensi della L. 450/1985. Venivano chiamati in causa dai convenuti per la manleva la s.p.a. Assitalia, assicuratrice del carico, la STS Transchimica e Frigeri Luciano, conducente del veicolo con il quale veniva eseguito il trasporto;i chiamati eccepivano l'incompetenza territoriale del tribunale di Crema sotto diversi profili e svolgevano inoltre difese di merito;in particolare la STS Transchimica deduceva che il fatto ora da ascrivere a colpa esclusiva del mittente ed il risarcimento non poteva, comunque, superare i limiti di cui alla L. 450/1985. Il tribunale condannava: 1) la società Dossena e Pedrabissi ed i soci della stessa al risarcimento dei danni liquidati in lire 216.000.000 con gli interessi legali dal fatto al saldo;2) la STS Transchimica a rifondere alla detta società lire 10.500.000 oltre interessi;3) l'Assitalia a pagare alla stessa società lire 150.000.000.
Su gravame principale o incidentale di tutte le parti, ad eccezione della s.p.a. Bassano - Grimeca, la Corte di appello di Brescia, con sentenza resa il 17.11.1999, rigettava la domanda di manleva nei confronti dell'Assitalia ed elevava a lire 216.000.000 la somma dovuta alla società Dossena e Pedrabissi dalla STS Transchimica, motivando come segue sui punti ancora in discussione. Qualora, come nella specie, il vettore, chiamato in causa dal mittente per rispondere dei danni derivanti dalla perdita delle cose trasportate, agisca in manleva nei confronti del subvettore, ricorre un'ipotesi di garanzia propria anziché impropria ed a norma dell'art. 32 c.p.c. la causa di garanzia viene attratta nella competenza del giudice della causa principale;spetta al vettore decidere quali accorgimenti adoperare per impedire la caduta del carico durante il trasporto, di tal che l'avere i dipendenti della società mittente provveduto a fissare il carico al pianale con viti mobili rimane privo di rilevanza, mentre non è credibile quanto affermato dal Frigerio in sede di interrogatorio formale e, cioè, che i dipendenti anzidetti si sono opposti all'ancoraggio dei torni a mezzo di funi;la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 1 L. 450/1985 può essere derogata dalle parti e lo è stata nel caso concreto mediante la stipula di contratto di assicurazione della merce viaggiante per valore superiore;l'obbligo risarcitorio gravante sul subvettore assume la medesima dimensione ed il medesimo contenuto di quello del vettore.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la STS Transchimica sulla base di tre motivi sostenuti con memoria;gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si censura la corte di merito per avere ritenuto che la competenza territoriale in ordine alla domanda di garanzia spettasse al giudice della causa principale;si sostiene che, essendo la domanda principale fondata su titolo (inadempimento del contratto di trasporto) diverso da quello su cui è fondata la domanda di garanzia (inadempimento del contratto di subtrasporto), ricorre un'ipotesi di garanzia impropria e non si verifica attrazione della causa di garanzia davanti al giudice territorialmente competente per la causa principale, sicché trovano applicazione i normali criteri di determinazione della competenza che nel caso concreto portano alla competenza territoriale di giudici diversi da quello competente per la causa principale. Il motivo è fondato.
Occorre rilevare che, se la garanzia è propria, opera la regola posta dall'art. 32 c.p.c. e la competenza del giudice della causa di garanzia cede a quella del giudice della causa principale in modo che entrambe le cause vengano trattate in unico processo;
diversamente avviene se la garanzia è impropria perché in tal caso non vi è deroga ai normali criteri di distribuzione della competenza va determinata in relazione a ciascuna causa, rimanendo salva la possibilità di riunione nel concorso delle condizioni richieste.
La nozione di garanzia propria ed impropria è stata fissata da tempo nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha individuato nella prima una correlazione fra i due rapporti caratterizzati dall'identità del titolo, o, quanto meno, da una connessione intrinseca ed obiettiva che li rende interdipendenti e nella seconda una correlazione estrinseca ed eventuale.
Più precisamente si ha garanzia propria quando domanda principale e domanda di garanzia abbiano in comune lo stesso titolo o quando si verifichi una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande ovvero quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di garanzia;si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto (ex plurimis Cass. 4.6.1998, n. 5478;Cass.30.1.1992, n. 979). Non è ravvisabile garanzia propria bensì impropria quando, come nella specie, il vettore sia chiamato a rispondere dei danni da perdita o avaria delle cose trasportate in base al contratto di trasporto ed esso chieda al subvettore di rivalerlo in base al contratto di subtrasporto, trattandosi di rapporti diversi, tra i quali non esiste alcuna relazione che giustifichi la trattazione unitaria delle cause.
Vale in proposito considerare che nel trasporto di merci concordato dal mittente con un unico vettore che si avvalga dell'opera di altro vettore, con il quale stipuli un contratto di subtrasporto (fattispecie diversa da all'art. 1700 c.c.), il primo vettore risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria che siano imputabili al subvettore (Cass.27.6.1991, n. 7217);esso, peraltro, in qualità di submittente
nell'ambito del contratto di subtrasporto può fare valere la responsabilità del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito azione di danni nei suoi confronti (Cass.17.4.1992, n. 4728). Ne consegue che la corte di merito avrebbe dovuto qualificare impropria la garanzia e valutare la fondatezza del motivo di gravame concernente la competenza, tenendo conto di tutti i criteri attributivi della competenza territoriale prospettabili nel concreto.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Brescia per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra e, pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Rimangono assorbiti i rimanenti motivi di ricorso, con i quali si denuncia falsa applicazione dell'art. 1693 c.c. per non avere la corte di merito ravvisato il caso fortuito con conseguente esclusione della presunzione della responsabilità "ex recepto" e ritenuto il concorso della causa di esonero della responsabilità del vettore costituita dal "fatto del mittente" (motivo secondo) e si lamenta falsa applicazione dell'art. 1 L. 450/1985 per avere la corte di merito ritenuto che non sia applicabile nella specie il limite della responsabilità vettoriale di cui alla menzionata disposizione (terzo motivo).