Cass. civ., sez. I, sentenza 07/11/2003, n. 16713
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In tema di violazioni del codice della strada, nel caso di violazione dei limiti di velocità rilevata attraverso apparecchiature "autovelox", la mancata contestazione immediata della violazione, qualora l'organo accertatore abbia dato atto a verbale dei motivi che hanno reso impossibile procedere alla stessa e tali motivi configurino una delle ipotesi previste dall'art. 384, lett. e), del regolamento di esecuzione del codice della strada, non è consentito al giudice un apprezzamento al riguardo, con l'indicazione di apparecchi più adeguati o con la prospettazione di una diversa organizzazione del servizio, risolvendosi una tale valutazione in una inammissibile ingerenza nel "modus operandi" della pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario.
L'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità dei veicoli effettuato, dagli organi di polizia attraverso la messa in funzione degli apparecchi autovelox lasciati privi della presenza del pubblico ufficiale, è modalità illegittima, perché contrasta con l'art. 345, comma 4, cod. strad., atteso che tale previsione normativa esige che l'accertamento sia eseguito attraverso la <
L'esercizio del potere di cui all'art. 213 cod. proc. civ. di richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo (nella specie, richiesta di documentazione relativa ai controlli periodici sulla funzionalità del misuratore autovelox utilizzato - dagli organi di polizia stradale - per l'accertamento dell'eccesso di velocità), rientra, al pari del ricorso ai poteri istruttori previsti dall'art. 421 cod. proc. civ., nella discrezionalità del giudice, e non può comunque risolversi nell'esenzione della parte dall'onere probatorio a suo carico. Tale facoltà del giudice ha ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell'onere probatorio incombente alla parte, con la conseguenza per cui essi possono essere attivati soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della p.a. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta (Fattispecie in cui la Corte ha respinto il motivo di ricorso del ricorrente poiché la richiesta istruttoria, disattesa dal giudice di merito, non era sorretta da alcuna allegazione idonea a farne presumere la necessità).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O G - Presidente -
Dott. P D - Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. C W - Consigliere -
Dott. G F A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso proposto da:
FCO avv. R, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Bettolo n. 4, presso l'avv. F B M, e rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Francesco FCO del foro di Benevento;
- ricorrente -
contro
Prefettura di CAMPOBASSO;
- intimato -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Larino n. 58 del 2 dicembre 2000. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 4/6/2001 dal Relatore Cons. Dott. F A G;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V G, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'avv. R Fusco proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Campobasso, del 15 maggio 2000, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma corrispondente alla sanzione inflittagli per la violazione dell'art. 142, comma 8, Codice della Strada, commessa il 27 agosto 1999, in località Bivio di Larino.
Con l'opposizione, il predetto si lamentava della mancata contestazione immediata della violazione, dell'esistenza di vizi procedurali e di un errore strumentale.
2. Il Giudice di Pace di Larino, con sentenza del 2 dicembre 2000, rigettava l'opposizione, negando l'esistenza dei lamentati vizi e sostenendo che le ragioni della mancata contestazione immediata della violazione erano state adeguatamente motivate.
3. Contro tale pronuncia ricorre per Cassazione l'avv. R Fusco, facendo valere tre motivi di impugnazione, contro cui non ha esplicato difese la Prefettura di Larino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorse (con il quale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 Codice della Strada, si sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. Civ.) il ricorrente deduce l'erroneità e l'illegittimità della sentenza impugnata perché non avrebbe rilevato i vizi afferenti all'ordinanza ingiunzione, sia per la mancata contestazione immediata della violazione amministrativa, sia per la sostanziale mancanza di motivazione in ordine a tale omessa contestazione (il tipo di autovelox, modello 104 C-2, permetterebbe di riscontrare, anche a distanza, mediante trasmettitore radio e ricezione su monitor, l'avvenuta violazione;
mentre la prassi ormai instauratasi sarebbe quella di lasciare i misuratori senza presidio e notificare le violazioni rilevate a mezzo foto).
2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamenta omessa, insufficiente e illogica motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. Civ.) il ricorrente deduce che il giudice di prime cure
non avrebbe dato risposta alle sue richieste,