Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2022, n. 08158

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2022, n. 08158
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08158
Data del deposito : 7 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: V V nato a GUARDAVALLE il 02/01/1974 VITALE COSIMO avverso il decreto del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CROudita la relazione svolta dal Consigliere A M.

RITENUTO IN FATTO

1. La CORTE di APPELLO di CRO, con decreto deciso nella camera di consiglio del 26/04/2021, confermava il provvedimento col quale il TRIBUNALE di CRO in data 12/02/2018 aveva disposto la misura di prevenzione personale nei confronti di V V, nonché la confisca di prevenzione di vari beni nei confronti sia del proposto che dei terzi interessati V C, V P, V D e V S. V V era stato inquadrato nella categoria di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) e lett. b) d. Igs. n. 159/2011 perché ritenuto appartenente a un'associazione mafiosa di tipo 'ndranghetistico. Il provvedimento del TRIBUNALE aveva avuto una prima conferma da parte della medesima CORTE territoriale, con decreto del 19/06/2019, che aveva considerato elementi significativi ai fini della misura di prevenzione, in un procedimento penale concluso con sentenza di assoluzione, le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e le intercettazioni che avevano collocato V nel contesto criminale prima indicato;
quanto alla misura patrimoniale, il Collegio di appello aveva ritenuto i medesimi elementi rilevanti ai fini della pericolosità nel periodo di acquisizione degli immobili oggetto di confisca, incompatibili con le risorse economiche lecitamente percepite dal proposto e dalla sua famiglia, mentre - dal contenuto delle intercettazioni e delle pratiche amministrative poste in essere direttamente da V V - gli immobili siti a GUARDAVALLE in catasto al foglio 58, pur formalmente in comproprietà con i terzi interessati, erano risultati in realtà gestiti dal solo ricorrente.

2. Con sentenza n. 3604/2021 decisa nella camera di consiglio del 13/10/2020 la Sesta sezione penale di questa S.C. dichiarava l'inammissibilità del ricorso del proposto sulla misura di prevenzione personale, che pertanto diventava irrevocabile. Valutava invece fondati i motivi del ricorso sulla confisca per assoluta carenza di motivazione - e per questo pronunciava l'annullamento con rinvio -, poiché, proprio ai fini della confisca, la CORTE di CRO, a proposito del materiale indiziario si era limitato genericamente ad affermare che "gli elementi contabili e finanziari valorizzati dalle informative (...) delineano un quadro sperequativo";
aveva poi replicato agli argomenti difensivi con l'apodittica asserzione che "rispetto ad essi risultano chiaramente recessive le opposte analisi offerte dalle consulenze di parte come presunte valide spiegazioni della liceità delle risorse economiche del V e dei suoi familiari al momento delle singole acquisizioni ovvero della esistenza di proporzione tra fonti e impieghi". La S.C. concludeva che i Giudici di secondo grado non avevano svolto alcuna valutazione concreta, e avevano reso una motivazione adattabile a qualsiasi procedimento della stessa tipologia. In sede di rinvio, la CORTE di CROin differente composizione confermava il decreto del TRIBUNALE.

3. Propongono distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori, V C e V V.

3.1. V C deduce come motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., e concentra le censure sulle quote di sua pertinenza di due immobili sottoposti a confisca siti in località FASSI-IUDEO, che sono stati ritenuti nella disponibilità esclusiva del proposto. La nuova pronuncia di appello sarebbe pervenuta a tale conclusione sulla scorta delle intercettazioni telefoniche acquisite da procedimenti penali riguardanti V V, e non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni riportate dalla consulenza tecnica di parte, avallate dalla GdF. Il ricorrente contesta la tesi seguita dalla CORTE di APPELLO sottolineando che: C non conviverebbe con V dal 2008, a differenza di quanto sostenuto dal Collegio di appello;
la disponibilità di una parte degli immobili da parte di C sarebbe confermata dalla richiesta, da lui avanzata mentre era in corso un procedimento penale nei suoi confronti, di essere collocato agli arresti domiciliari nel piano terra dell'immobile in questione;
il sindaco di GUARDAVALLE avrebbe confermato che l'abitazione era di V C;
i redditi di V V sarebbero stati calcolati al ribasso, pur essendo costui titolare di introiti derivanti dalla conduzione della propria impresa agricola e di allevamento;
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