Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2022, n. 08158

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2022, n. 08158
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08158
Data del deposito : 7 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: V V nato a GUARDAVALLE il 02/01/1974 VITALE COSIMO avverso il decreto del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CROudita la relazione svolta dal Consigliere A M.

RITENUTO IN FATTO

1. La CORTE di APPELLO di CRO, con decreto deciso nella camera di consiglio del 26/04/2021, confermava il provvedimento col quale il TRIBUNALE di CRO in data 12/02/2018 aveva disposto la misura di prevenzione personale nei confronti di V V, nonché la confisca di prevenzione di vari beni nei confronti sia del proposto che dei terzi interessati V C, V P, V D e V S. V V era stato inquadrato nella categoria di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) e lett. b) d. Igs. n. 159/2011 perché ritenuto appartenente a un'associazione mafiosa di tipo 'ndranghetistico. Il provvedimento del TRIBUNALE aveva avuto una prima conferma da parte della medesima CORTE territoriale, con decreto del 19/06/2019, che aveva considerato elementi significativi ai fini della misura di prevenzione, in un procedimento penale concluso con sentenza di assoluzione, le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e le intercettazioni che avevano collocato V nel contesto criminale prima indicato;
quanto alla misura patrimoniale, il Collegio di appello aveva ritenuto i medesimi elementi rilevanti ai fini della pericolosità nel periodo di acquisizione degli immobili oggetto di confisca, incompatibili con le risorse economiche lecitamente percepite dal proposto e dalla sua famiglia, mentre - dal contenuto delle intercettazioni e delle pratiche amministrative poste in essere direttamente da V V - gli immobili siti a GUARDAVALLE in catasto al foglio 58, pur formalmente in comproprietà con i terzi interessati, erano risultati in realtà gestiti dal solo ricorrente.

2. Con sentenza n. 3604/2021 decisa nella camera di consiglio del 13/10/2020 la Sesta sezione penale di questa S.C. dichiarava l'inammissibilità del ricorso del proposto sulla misura di prevenzione personale, che pertanto diventava irrevocabile. Valutava invece fondati i motivi del ricorso sulla confisca per assoluta carenza di motivazione - e per questo pronunciava l'annullamento con rinvio -, poiché, proprio ai fini della confisca, la CORTE di CRO, a proposito del materiale indiziario si era limitato genericamente ad affermare che "gli elementi contabili e finanziari valorizzati dalle informative (...) delineano un quadro sperequativo";
aveva poi replicato agli argomenti difensivi con l'apodittica asserzione che "rispetto ad essi risultano chiaramente recessive le opposte analisi offerte dalle consulenze di parte come presunte valide spiegazioni della liceità delle risorse economiche del V e dei suoi familiari al momento delle singole acquisizioni ovvero della esistenza di proporzione tra fonti e impieghi". La S.C. concludeva che i Giudici di secondo grado non avevano svolto alcuna valutazione concreta, e avevano reso una motivazione adattabile a qualsiasi procedimento della stessa tipologia. In sede di rinvio, la CORTE di CROin differente composizione confermava il decreto del TRIBUNALE.

3. Propongono distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori, V C e V V.

3.1. V C deduce come motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., e concentra le censure sulle quote di sua pertinenza di due immobili sottoposti a confisca siti in località FASSI-IUDEO, che sono stati ritenuti nella disponibilità esclusiva del proposto. La nuova pronuncia di appello sarebbe pervenuta a tale conclusione sulla scorta delle intercettazioni telefoniche acquisite da procedimenti penali riguardanti V V, e non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni riportate dalla consulenza tecnica di parte, avallate dalla GdF. Il ricorrente contesta la tesi seguita dalla CORTE di APPELLO sottolineando che: C non conviverebbe con V dal 2008, a differenza di quanto sostenuto dal Collegio di appello;
la disponibilità di una parte degli immobili da parte di C sarebbe confermata dalla richiesta, da lui avanzata mentre era in corso un procedimento penale nei suoi confronti, di essere collocato agli arresti domiciliari nel piano terra dell'immobile in questione;
il sindaco di GUARDAVALLE avrebbe confermato che l'abitazione era di V C;
i redditi di V V sarebbero stati calcolati al ribasso, pur essendo costui titolare di introiti derivanti dalla conduzione della propria impresa agricola e di allevamento;
la GdF aveva attribuito la disponibilità esclusiva degli immobili in capo a V in base a due conversazioni telefoniche col progettista dell'edificio realizzato, con la moglie del proposto, e col titolare dell'impresa che aveva eseguito i lavori, ma dal catasto era risultato che ciascuno dei fratelli V deteneva l'8,34% della proprietà del terreno sul quale è poi avvenuta la costruzione;
la GdF aveva imputato quanto alla ristrutturazione e alla costruzione del fabbricato un importo superiore a 850.000 euro, sostenuto fra il 2010 e il 2012, ma invece è risultato che V V avesse effettuato acquisti da imprese edili soltanto nel 2011;
i dati reddituali riferiti alla moglie di V V, P M R, sarebbero stati errati, come pure errati sarebbero stati l'entità del versamento di costei della quota di Mediterranea Immobiliare s.r.l., pari a 1.250 e non a 2500 euro, e gli avvenuti conferimenti della somma di 13.500 alla società di persone Centro spesa 2003 di Pilato Maria Rosaria & c. S.r.l., e della somma di 12.050.000 euro alla Mediterranea immobiliare s.r.I.;
comunque, considerando anche i canoni di locazione, questi sarebbero da calcolare quale reddito di impresa, e non quali impieghi a parte. Dai calcoli effettuati dal consulente di parte, coerenti con le dichiarazioni dei redditi e senza far confluire introiti non sottoposti al fisco, e dal costo di realizzazione degli immobili, ipotizzato sulla scorta di un elaborato tecnico, la relazione del consulente aveva preso in esame l'arco temporale dal 2003 al 2015, pur se la pericolosità sociale del proposto aveva preso avvio solo nel 2007. Non vi sarebbe, in definitiva, motivazione alcuna sulla pretesa fittizietà dell'intestazione dei beni controversi in capo al ricorrente. Il ricorso contesta la sperequazione che sarebbe stata determinata fra entrate lecite ed entrate non giustificate, ritenuta anzitutto facendo riferimento alla spesa media familiare mensile secondo i criteri Istat poiché, pur se la GdF ha a sua volta effettuato una media fra gli indici nazionali e quelli della Regione Calabria, tuttavia tale media è stata meramente aritmetica e non - come avrebbe dovuto - ponderata, tenendo conto pure che si tratta dell'area più povera d'Italia, e sul punto - anche a seguito dell'intervento del Garante della privacy - l'Agenzia delle Entrate avrebbe espresso riserve.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi