Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2019, n. 47105
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FATTORUSSO RITA nato a GRAGNANO il 01/01/1951 avverso l'ordinanza del 15/02/2019 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere E M;lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di R F ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 15 febbraio 2019 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Salerno, che aveva rigettato l'incidente di esecuzione con il quale si chiedeva la sospensione dell'ordinanza di demolizione delle opere abusive di cui alla sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dallo stesso Tribunale, sezione distaccata di Eboli, irrevocabile il 9 luglio 2010. 2. Si deducono la violazione dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, nonché il vizio di omessa motivazione sulla richiesta di declaratoria di estinzione dell'ordine di demolizione per decorso del tempo (10 anni), attesane la natura di pena;al riguardo, la ricorrente invoca l'istituto della prescrizione. L'ordinanza impugnata, da ultimo, non motiverebbe in ordine ad un profilo tecnico di sicuro rilievo, ossia il fatto che la costruzione edilizia poggerebbe su un'altra edificata con regolare permesso di costruire, sicché la demolizione della prima potrebbe arrecare nocumento alla parte realizzata regolarmente. 3. Con requisitoria scritta del 9/9/2019, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Osserva il Collegio che - come costantemente affermato in sede di legittimità - l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione di cui all'art. 173 cod. pen. in tema di arresto ed ammenda, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio del bene-interesse violato, imposta per ragioni di tutela del territorio e con carattere reale, come tale priva di finalità punitive. Con la conseguenza, peraltro, che i relativi effetti ricadono sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso, anche quando l'ordine medesimo sia emesso dall'autorità giudiziaria (tra le altre, Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540, cui si rinvia per l'ampia e diffusa trattazione dell'argomento, anche in relazione alle pronunce di merito indicate nel ricorso;negli stessi termini, Sez. 3, n. 36387 del 7/72015, Formisano, Rv. 264736;Sez. 3, n. 19742 del 14/4/2011, Mercurio, Rv. 250336);e con l'ulteriore conseguenza che tale ordine può essere emesso anche nell'ipotesi dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. indipendentemente dall'accordo delle parti ed eseguibile a prescindere dal decorso del termine previsto dall'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 2 3, n. 18533 del 23/3/2011, Abbate, Rv. 250291), dovendosi escludere la sua natura di pena accessoria (Sez. 3, n. 24087 del 07/03/2008, Caccioppoli, Rv. 240539;Sez. 6, n. 2880 del 10/06/2002 (dep. 2003), Gobbi, Rv. 223716. 5. Quanto precede si ricava dalla disciplina stessa della materia. Ed invero, l'art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001 prevede - con riguardo alle opere realizzate in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, ovvero con variazioni essenziali - un'articolata disciplina volta alla demolizione delle stesse;in particolare, l'autorità comunale ingiunge al proprietario ed al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione dell'intervento;viene quindi concesso un termine di 90 giorni per adempiere, decorso inutilmente il quale il bene e l'area di semine vengono acquisiti di diritto, e gratuitamente, al patrimonio del Comune;l'opera acquisita è infine demolita con apposita ordinanza, salvo che con deliberazione consiliare "non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali". Lo stesso art. 31, inoltre, stabilisce che per le opere abusive di cui al medesimo articolo, il Giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se non sia stata altrimenti eseguita 6. Questo complessivo dato normativo è prevalentemente interpretato nel senso che l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativa determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza (Sez. 3, n. 45705 del 26/10/2011, Perticaroli, Rv. 251321;Sez. 3, n. 22237 del 22/4/2010, Gotti, Rv. 247653;Sez. 3, n. 39075 del 21/5/2009, Bifulco, Rv. 244891;Sez. 3, n. 1819 del 2/1072008, dep. 19/1/2009, Ercoli, Rv. 242254);ed invero, questa notifica - prevista dall'art. 31, comma 4, cit. - costituisce soltanto titolo necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, e deve esser disposta allorquando, pur dopo il trasferimento di proprietà, il responsabile dell'abuso non voglia spogliarsi del bene. L'effetto ablatorio, quindi, si verifica ope legis, alla scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di demolire.
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