Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/09/2020, n. 19641
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8342 del ruolo generale dell'anno 2017 proposto da: C C, in qualità di socio e di liquidatore di Costruzioni Meccaniche s.r.I., rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv. E M, elettivamente domiciliato in Roma, via Lima, n. 23, presso lo studio dell'Avv. S O;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5476/44/2016, depositata in data 24 ottobre 2016;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 novembre 2019 dal Consigliere G T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. U D A, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto;
udito per l'Agenzia delle entrate l'Avv. dello Stato G D L.
Fatti di causa
Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti delle parti si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva rigettato l'istanza di rimborso Iva per l'anno 2011 presentata dal liquidatore in data successiva alla cancellazione della società Costruzioni Meccaniche s.r.l. dal registro delle imprese;
avverso il provvedimento di diniego aveva proposto ricorso C C, in qualità di socio e di liquidatore di Costruzioni Meccaniche s.r.l. che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano;
avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha parzialmente accolto l'appello, in particolare, per quanto di interesse, ha ritenuto che, a seguito della cancellazione della società era intervenuta l'estinzione della medesima, sicchè i rapporti alla stessa facenti capo erano riferibili ai soci, i quali erano subentrati sia nel lato attivo che passivo dei medesimi;
Chiesa Camillo, avendo agito quale socio, in carenza di rappresentanza processuale degli altri soci, era quindi legittimato ad ottenere il rimborso, ma solo in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso C C, in qualità di socio e di liquidatore di Costruzioni Meccaniche s.r.I., affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per falsa applicazione degli art. 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1108, cod. civ., nonché per omessa motivazione circa la questione della carenza di rappresentanza del socio ricorrente C C, per non avere ritenuto che, essendosi verificato, nel caso di specie, un fenomeno di comunione sui beni appartenenti alla società cancellata, ciascun socio è legittimato ad esercitare i poteri gestori, quindi a far valere il diritto al rimborso del credito Iva per la totalità e non solo pro quota.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza per falsa applicazione degli art. 727, 757, 760, cod. civ., nonché per omessa motivazione circa la questione della carenza di
- ricorrente -
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5476/44/2016, depositata in data 24 ottobre 2016;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 novembre 2019 dal Consigliere G T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. U D A, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto;
udito per l'Agenzia delle entrate l'Avv. dello Stato G D L.
Fatti di causa
Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti delle parti si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva rigettato l'istanza di rimborso Iva per l'anno 2011 presentata dal liquidatore in data successiva alla cancellazione della società Costruzioni Meccaniche s.r.l. dal registro delle imprese;
avverso il provvedimento di diniego aveva proposto ricorso C C, in qualità di socio e di liquidatore di Costruzioni Meccaniche s.r.l. che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano;
avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha parzialmente accolto l'appello, in particolare, per quanto di interesse, ha ritenuto che, a seguito della cancellazione della società era intervenuta l'estinzione della medesima, sicchè i rapporti alla stessa facenti capo erano riferibili ai soci, i quali erano subentrati sia nel lato attivo che passivo dei medesimi;
Chiesa Camillo, avendo agito quale socio, in carenza di rappresentanza processuale degli altri soci, era quindi legittimato ad ottenere il rimborso, ma solo in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso C C, in qualità di socio e di liquidatore di Costruzioni Meccaniche s.r.I., affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per falsa applicazione degli art. 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1108, cod. civ., nonché per omessa motivazione circa la questione della carenza di rappresentanza del socio ricorrente C C, per non avere ritenuto che, essendosi verificato, nel caso di specie, un fenomeno di comunione sui beni appartenenti alla società cancellata, ciascun socio è legittimato ad esercitare i poteri gestori, quindi a far valere il diritto al rimborso del credito Iva per la totalità e non solo pro quota.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza per falsa applicazione degli art. 727, 757, 760, cod. civ., nonché per omessa motivazione circa la questione della carenza di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi