Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/08/2022, n. 24750
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te SENTENZA sul ricorso 26972-2016 proposto da: S F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 73, presso lo studio dell'avvocato A D V, dello Studio DEL VECCHIO & SORICELLI ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall'avvocato G C;2022 - ricorrente principale - 1592 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;- controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3165/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 22/12/2016 R.G.N. 1097/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Consigliere Dott. L C;il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 22.12.2015, la Corte d'appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di F S volta ad ottenere l'incentivo di cui all'art. 3, comma 5, d.m. n. 78/1998, spettante ai lavoratori socialmente utili che abbiano rinunciato a partecipare a progetti di lavoro finanziati dalla mano pubblica. La Corte, in particolare, ha ritenuto che, non avendo il lavoratore previamente rinunciato al progetto promosso dal Comune di Noci nell'ambito del quale era stato inserito, difettasse in radice uno dei presupposti per la maturazione del diritto fatto valere in giudizio;sotto altro profilo, ha ritenuto che l'oggetto della convenzione stipulata tra il Comune di Noci e la cooperativa Progetto Occupazione, nell'ambito della quale egli aveva prestato servizio quale associato, non avesse la finalità di contrarre il bacino dei lavoratori socialmente utili, ma al contrario di garantirne la stabilità occupazionale, riguardando l'affidamento dello stesso progetto di lavori di pubblica utilità già approvato dalla Commissione Regionale per l'Impiego della Regione Puglia in data 27.7.1998. Avverso tali statuizioni F S ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. L'INPS ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale basato su un motivo e successivamente illustrato con memoria. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e l'assorbimento del principale.
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